Se hai vinto al gioco il concessionario può negarti l’accesso ai dati

Il contribuente che deve giustificare al Fisco le vincite al gioco non può accedere ai dati dell’operatore di gioco che gli ha fornito il servizio. E’ quanto hanno stabilito i giudici del Consiglio di Stato con una ordinanza con la quale hanno rigettato il ricorso di un cittadino contro la sentenza del Tar con la quale gli era stato negato l’accesso ai dati di un centro scommesse. Il giudice amministrativo ha stabilito che la gestione dei punti gioco non è un pubblico servizio e non si può avere accesso ai dati delle puntate.
Al cittadino, quale contribuente soggetto ad accertamento tributario, interessava giustificare le sue disponibilità economiche affermando di aver più volte conseguito vincite al gioco. Le vincite pagate dai punti scommessa sono infatti una credibile fonte di entrate, che avvengono per mero caso. Il diniego da parte del gestore Snai è stato ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato: innanzitutto perché la concessione del lotto non è un pubblico servizio; inoltre, la richiesta era troppo generica, riguardando un intero anno di vincite. Inoltre, le vincite di importo superiore a 500 euro sono per lo più accreditate nominativamente su conti bancari e soggette a ritenuta alla fonte. Se si volesse giustificare una disponibilità di risorse economiche affermando di essere stati fortunati al gioco, si dovrebbero quindi cumulare più vincite inferiori a 500 euro, le uniche che restano anonime.
Per i giochi on line, vi sono gli stessi problemi, che si cumulano a quelli del monitoraggio fiscale di conti correnti detenuti all’estero per importi superiori a 10.000 euro (risoluzione agenzia Entrate 141/E del 30 dicembre 2010). Se si vuole avere questo tipo di informazioni dal punto scommesse e avere accesso alle matrici bisogna ricordarsi almeno qual è stato il giorno fortunato.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale XXXX XXXXX, proposto da:

xxxxx xxxxx

contro

Snai Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Gea Mostardini, Alberto Bianchi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana 76;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 01649/2012, resa tra le parti, concernente istanza di accesso alle matrici delle giocate effettuate

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Snai Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Renato Carcione (su delega di Giuseppe Mazzarella) e Marco Selvaggi (su delega di Alberto Bianchi);

Considerato che l’appello non pare prima facie fondato in relazione:

— alla esattezza dell’affermazione per cui la concessione del lotto non può essere assimilata ad un pubblico servizio ai sensi dell’art. 23 della L. n.241/1990;

— alla assoluta genericità ed indeterminatezza dell’istanza di accesso che avrebbe dovuto specificare, anche indicativamente il numero e le date della matrici vincenti che i ricorrenti assumono essere state oggetto di vincita al gioco.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

Respinge l’istanza cautelare .

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese che vengono liquidate in € 1.500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. mm/AGIMEG