Scommesse, Tribunale Vibo Valentia dissequestra Ced BetUniq. “Illegittima l’esclusione dal bando Monti”

“Le ragioni poste a fondamento del diniego alla partecipazione alla gara pubblica della UNIQGroup LTD si pongono in contrasto con i principi di cui agli art. 43 e 49 del Trattato CE e, conseguentemente non possono costituire il presupposto per l’applicazione delle sanzioni penali previste” per la raccolta illegale di scommesse. E’ quanto afferma il Tribunale del Riesame di Vibo Valentia, in un’ordinanza in cui ha disposto il dissequestro di un Ced collegato al bookmaker maltese. IL titolare del centro ha eccepito di aver richiesto la licenza di pubblica sicurezza, ma questa gli era stata negata perché la UNIQGroup non era in possesso della concessione Aams. Il Tribunale del Riesame si è quindi soffermato sulla vicenda della compagnia madre per accertare se, visto che aveva partecipato al bando Monti, avesse subito delle discriminazioni. L’esclusione era stata motivata con la mancanza della capacità economica, la compagnia infatti aveva “prodotto una sola dichiarazione rilasciata da un unico istituto bancario”. Il Tribunale del Riesame spiega quindi che – come ha stabilito la Cassazione nella sentenza 24656/2012 – di fronte a una fattispecie del genere  “il Giudice nazionale è tenuto ad indagare circa le ragioni del diniego e sincerarsi a) che le stesse non abbiano determinato diversità di trattamento o posizioni di vantaggio fra i cittadini italiani e quelli stranieri, b) che siano emerse, nel corso di una procedura chiara e trasparente, c) siano giustificate dal perseguimento di scopi di interesse pubblico preminente, quali evitare l’infiltrazione della criminalità nel settore, tutelare i consumatori e limitare un’eccessiva sollecitazione al gioco”. E conclude che “in assenza di una sola di queste condizioni le ragioni del diniego si porranno in concreto contrasto con i principi di cui agli artt 43 e 49 del Trattato CE e non potranno essere giustificate a mente dell’art 46 del medesimo Trattato , con la conseguenza che -in simili evenienze- la mancanza di concessione o di licenza di p.s. non potranno costituire il presupposto per l’applicazione delle sanzioni penali previste” per la raccolta illegittima di scommesse. rg/AGIMEG