Scommesse, Tribunale Riesame Teramo: “Ctd solo intermediari tra giocatori e bookmaker. Sanzionarli vìola diritto UE”

Negare la possibilità a un Ced o un CTD “di porre in contatto telematico l’utenza con quell’imprenditore comunitario costituisce indebita compressione del diritto di svolgere attività di impresa avente natura transfrontaliera”. E’ quanto afferma in un’ordinanza il Tribunale del Riesame di Teramo affrontando  il caso di un centro incriminato per raccolta illecita di scommesse. Il Giudice del Riesame richiama le sentenze Costa-Cifone e  Biasci della Corte di Giustizia Europea; in particolare di quest’ultima cita il passaggio in cui dispone che “gli articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio”. Il giudice di Teramo spiega quindi che “la limitazione all’esercizio pubblico dell’attività di impresa con modalità transfrontaliere può avere luogo unicamente se finalizzata alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo e da tale finalità giustificata”. Di conseguenza, il diniego dell’88 Tulps deve essere considerato legittimo quando è basato su ”  motivi legati alla persona del richiedente (…) tali da compromettere o porre comunque a rischio la sicurezza pubblica”. Al contrario “Il diniego reso invece unicamente in forza del mancato conseguimento della concessione ad operare sul territorio italiano si pone invece in insanabile contrasto con i principi previsti dagli artt. 43 e 49 Trattato UE, determinando per le medesime ragioni così la disapplicazione al caso di specie della previsione di cui all’art. 4 L. 401/1989 e quindi la stessa sussistenza del fumus del reato ipotizzato”. lp/AGIMEG