Scommesse, Tribunale del Riesame di Biella dà ragione ad un punto BetN1: “Legittimato ad operare anche in assenza della licenza di P.S. a causa del caos normativo”

Il Tribunale del Riesame di Biella ha accolto la richiesta del titolare di un ctd collegato al bookmaker Sogno di Tolosa contro il decreto di sequestro operato in via d’urgenza dalla Polizia di Stato nel febbraio del 2014. “E’ stata riconosciuta – spiega l’avvocato Mariateresa Parrelli – l’assoluta buona fede in capo all’instante, il quale – di fronte alle numerose pronunce di assoluzioni pronunce dai più disparati Giudici europei e italiani – si è ritenuto (e si ritiene) correttamente legittimato ad intraprendere la sua attività economica. Pertanto in accoglimento della tesi difensiva dello scrivente difensore il Collegio piemontese ha affermato la non sussistenza dell’elemento soggettivo del reato a fronte di una “situazione normativa particolarmente complessa” e di opinioni giurisprudenziali “diversificate” che hanno indotto in errore l’indagato “circa la necessità o meno di ottenere o meno l’autorizzazione imposta dalla normativa per l’esercizio della sua attività”. Il Tribunale di Biella è arrivato ad affermare che lo Sportello Virtuale affiliato betn1 “operasse nella consapevolezza della legittimità della sua condotta, mantenuta pur a fronte del diniego dell’autorizzazione di polizia”. Il Tribunale del riesame ha ritenuto quindi legittima (e può quindi continuare ad operare) l’attività svolta dall’indagato per conto di “betn1” anche a fronte del diniego al rilascio della licenza di P.S. lp/AGIMEG