Scommesse, Tar Toscana su CTD: “Legittimo negare l’autorizzazione 88 Tulps se non sono in possesso di una concessione italiana”

Il titolare di una società di gioco ha fatto appello al Tar della Toscana per contestare la decisione della Questura di Lucca che gli ha negato la licenza ex art. 88 Tulps. Il Tribunale ha affermato che “la normativa vigente prevede un regime della c.d. “doppia autorizzazione”, che si declina nella concessione all’attivazione della rete da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nella licenza successivamente rilasciata dal questore ex art. 88 del TULPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi (in capo al richiedente) ed oggettivi (relativi ai locali di esercizio dell’attività che si chiede di autorizzare) previsti dalla legge”. Dunque ha stabilito che “i richiamati principi sono applicabili anche alla presente controversia, per cui l’Amministrazione non poteva rilasciare l’autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS in mancanza di titolo concessorio rilasciato in Italia, non valendo il richiamo al titolo maltese e d’altra parte essendo in presenza di attività di intermediazione nella raccolta di scommesse”. Per questi motivi il Tar della Toscana ha rigettato il ricorso confermando la disciplina della doppia autorizzazione per i Centri Trasmissione Dati. ac/AGIMEG