Scommesse, Tar Sicilia: “Per i ctd che aderiscono alla sanatoria non è necessaria la licenza di pubblica sicurezza”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nella sezione staccata di Catania ha accolto il ricorso del titolare di un centro trasmissione dati al quale la Questura della Provincia di Catania aveva ordinato l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione di raccolta scommesse tramite un operatore estero, in quanto sprovvisto di tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del Tulps. “Dall’esame della documentazione – spiegano i giudici – prodotta al ricorso in epigrafe risulta effettivamente perfezionata, da parte della società affiliante SKS365, la procedura di regolarizzazione” per il ced di Catania. Secondo i giudici, inoltre, dal combinato delle due lettere g) e h) del comma 643 della Legge n. 190/2014, “sembra doversi escludere che, durante il regime transitorio previsto per i soggetti autori e/o beneficiari della procedura di regolarizzazione di cui al comma 643 dell’art. 1 della L. n. 190/2014 e sino a che non sopravvenga la “scadenza, nell’anno 2016, delle Concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse”, essi debbano ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del R.D. n. 773/1931″. “Il provvedimento impugnato è stato invece adottato proprio a causa della riscontrata mancanza”. “Appare, di conseguenza e allo stato, verosimile la fondatezza delle censure proposte con il ricorso”. lp/AGIMEG