Scommesse, Tar Puglia: respinto ricorso ced chiuso dal Questore di Bari. “Il provvedimento è stato emesso in assenza della licenza”

Il Tar Puglia ha respinto il ricorso di un ced di Conversano, in provincia di Bari, che aveva chiesto l’annullamento del decreto, del 28 febbraio scorso, in cui il Questore della Provincia di Bari aveva ordinato al titolare “la immediata cessazione dell’attività di organizzazione accettazione, raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere, abusivamente intrapresa nei locali siti in Conversano (…) per conto della SKS365 Group GmbH”. I giudici, “rilevato che il provvedimento impugnato è stato emesso sul presupposto dell’assenza in capo al ricorrente – operante come centro trasmissione dati inerenti a scommesse per conto della società austriaca SKS365 Group GmbH – della necessaria concessione AAMS e dell’apposita licenza ex art.88 TULPS; Considerato che la parte ha prodotto copia della convenzione stipulata in data 30.10.2013 dall’Amministrazione deiMonopoli con SKS365, relativa alla concessione AAMS n. 4584; Considerato tuttavia che il diniego espresso dall’Amministrazione in ordine all’istanza di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art.88 TULPS, seppur impugnato dal ricorrente, non è stato oggetto di misura cautelare ed è allo stato ancora valido ed efficace; Ravvisata quindi, sia pur prima facie, la doverosità dell’atto gravato”, hanno respinto l’istanza cautelare avanzata. es/AGIMEG