Scommesse, Tar Lombardia: “Norma comunale su divieto apertura sale scommesse in locali vicino a luoghi sensibili, illegittima”

“Il potere pianificatorio/di regolamentazione edilizia del comune (di Milano, ndr) trova un limite nell’impossibilità di introdurre divieti (nel caso dei centri di raccolta di scommesse) o estenderli (nel caso di locali con slot machine o VLT), in aggiunta a quanto già stabilito dalla normativa regionale; dall’altro, i limiti distanziometrici introdotti dalla l.r. n. 8/2013 vanno riferiti alla sola nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931”. Con questa motivazione il Tar Lombardia ha dato ragione alla società LA3 srl che aveva presentato ricorso contro il Comune di Milano per l’annullamento dell’ordinanza-diffida, con la quale il comune lombardo aveva ordinato alla LA3 di “cessare l’attività di raccolta scommesse e di procedere alla rimozione delle nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito funzionali all’attività stessa”. L’amministrazione milanese aveva emesso l’ordinanza in base al “divieto derivante dall’applicazione del nuovo regolamento edilizio del comune di Milano entrato in vigore dal 26 novembre 2014”, nel cui art. 13 comma 7, si prevede “il divieto di apertura di sale scommesse in locali che si trovino ad una distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili individuati dalla disciplina regionale e comunale”. Il Collegio ha però ritenuto che la norma del predetto regolamento richiamata dal comune di Milano a sostegno della sua diffida sia “illegittima in quanto connessa ad un’errata applicazione delle norme regolanti la materia da disciplinare”. “Occorre verificare – si legge nelle motivazioni – se il Comune convenuto abbia il potere autonomo di intervenire in materia di ludopatia”. “L’amministrazione locale”, inoltre, ha “usurpato, nel caso di specie, una competenza normativa riservata alla legislazione concorrente di Stato e Regione, in una materia, peraltro, in cui i titolari della relativa potestà la avevano già esercitata, seppure in modo non organico e definitivo”. Secondo i giudici amministrativi, “i Comuni, nell’ambito delle competenze urbanistiche ed edilizie loro affidate dalle singole Regioni, potrebbero legittimamente intervenire in materia di distanza dai luoghi sensibili delle attività di gioco e scommesse, al fine di garantire lo sviluppo dell’ordinata e “salubre” convivenza della comunità di riferimento, solo in caso di specifiche problematiche emerse sul territorio comunale o in assenza di normativa nazionale e/o regionale che disciplini specificamente il fenomeno de quo”. “Il Collegio – si legge ancora nelle motivazioni – ritiene ugualmente incompetenti i Comuni ad imporre tramite strumenti urbanistici/edilizi limiti distanziometrici all’insediamento di imprese operanti attività di raccolta di scommesse rispetto ai cd. luoghi sensibili, in quanto la Regione Lombardia, come detto, nell’ambito delle sue prerogative costituzionali in materia di contrasto alla ludopatia, ha ritenuto di imporre i suddetti limiti soltanto per la collocazione dei nuovi apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS”. “Ha invece taciuto con riferimento all’insediamento delle nuove attività di raccolta delle scommesse vicino ai cd. luoghi sensibili, con ciò rinunciando implicitamente, tramite una scelta di natura tipicamente politica, ad estendere i limiti distanziometrici fissati per le altre pratiche di giochi con vincite in denaro. Sostenere che il Comune possa supplire all’omissione dell’ente regionale, estendendo l’elenco dei soggetti attinti dal divieto tramite un’interpretazione forzata delle norme, o la regolamentazione edilizia, significherebbe di fatto legittimare l’usurpazione di poteri normativi già esercitati e sostituire la decisione politica generale della Regione con quella (di volta in volta diversa) dei singoli comuni”. Per queste ragioni, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso e “per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e l’art. 13, comma 7, del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano, approvato con deliberazione n. 26 del 2 ottobre 2014”. rg/AGIMEG