Scommesse, Tar Lecce: elenco luoghi sensibili della legge pugliese è tassativo e non può includere associazioni private non riconosciute

L’elenco dei luoghi sensibili contenuti nella legge regionale della Puglia del 12013 deve considerarsi tassativo, inoltre non può includere “le associazioni private (peraltro, non riconosciute) ancorché svolgenti attività rivolte a fasce giovani di età”. LO stabilisce il Tar Lecce nella sentenza con cui accoglie il ricorso di un punto scommesse cui la Questura aveva respinto la richiesta di trasferimento. Il giudice stabilisce che il distanziometro pugliese “quale norma di divieto, reca un elenco che deve ritenersi tassativo e, quindi, di stretta interpretazione. In questo senso depone il suo dato letterale” che non comprende “formule che denotino un intento puramente esemplificativo”. Inoltre, se si includessero nell’elenco anche le associazioni private non riconosciute, si “amplierebbe a dismisura ed in maniera assolutamente irragionevole il campo del divieto frustrando oltremodo la libertà di iniziativa economica ed esponendo la norma a dubbi di costituzionalità per violazione dell’art. 41 Cost”, anche “in ragione della presenza diffusa e capillare di siffatte figure soggettive sul territorio”. lp/AGIMEG