Scommesse, Tar Lazio rinvia ai giudici territorialmente competenti ricorsi sull’88 Tulps. Ma a Roma per avere la licenza serve la concessione

La Prima Sezione Ter del Tar Lazio dichiara nuovamente la propria incompetenza territoriale sui ricorsi riguardanti il diniego della licenza di pubblica sicurezza a Ced e Ctd attivi in altre regioni. Nelle scorse ore ha emesso una serie di ordinanze identiche, rinviando la questione ai giudici siciliani, lombardi o abruzzesi. “Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 13/6/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135 c. 1 lett. q-quater) del c.p.a. in cui prevede la competenza inderogabile del T.A.R. Lazio sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Autorità Polizia relativi al rilascio delle autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita di denaro” si legge in uno dei provvedimenti “la controversia non rientra per effetto della decisione della Corte Costituzionale nella competenza del T.A.R. Lazio”. Spetta ora ai ricorrenti chiedere la riassunzione del ricorso di fronte al Tribunale competente. La stessa Prima Sezione Ter ha anche esaminato un diniego della licenza di pubblica sicurezza disposto dalla Questura di Roma. In questo caso, il provvedimento riguarda un Ced collegato a Planet 365 che con il bando Monti si è aggiudicata una concessione per le scommesse. Anche in questo caso il giudice “conferma la posizione già fatta propria peraltro da questa Sezione con numerose precedenti ordinanze (nn.2430,2431,2432,2450 del 30 maggio 2014) incentrata sul fatto che la concessione ottenuta consente di aprire un solo punto di raccolta scommesse, diverso da quello qui in esame”. La richiesta di sospensiva è stata quindi respinta. lp/AGIMEG