Scommesse, Tar Lazio respinge ricorso Sogno di Tolosa per l’accesso agli atti della sanatoria

IL Tar Lazio ha respinto il ricorso intentato dalla Sognio di Tolosa per l’accesso agli atti relativi alla sanatoria dei ctd effettuata nel 2015. Il bookmaker puntava in particolare a conoscere il numero degli esercizi che hanno aderito alla sanatoria; da quanto tempo tali esercizi esercitassero l’attività di raccolta scommessa in assenza della concessione; come, e in che misura, è stata calcolata l’imposta unica;se il diritto per l’esercizio dell’attività di raccolta sia stato attribuito al bookmaker o al centro affiliato; e infine se il diritto possa essere trasferito a un altro soggetto che non ha presentato la domanda di regolarizzazione.

Per i giudici del Tar, tuttavia, il bookmaker non ha un interesse diretto all’azione, la legge infatti “richiede la necessità del collegamento tra la situazione giuridicamente tutelata, di cui il privato è titolare, ed il documento del quale è richiesto l’accesso”. Sogno di Tolosa, tuttavia “non è in possesso della concessione per l’esercizio dei giochi pubblici rilasciata dallo Stato italiano, sicché non è dato comprendere quali siano gli effetti, diretti o indiretti, che la documentazione richiesta può spiegare nei confronti della Società ricorrente”. E su questo aspetto, secondo i giudici, non ha alcun riflesso il fatto che il bookmaker e i centri collegati hanno già in passato avevano pagato l’imposta unica e avevano già adempiuto all’obbligazione tributaria, e pertanto non potevano aderire alla sanatoria. “Il dato di fatto giuridicamente rilevante” ribadisce il Collegio, “è costituito dall’assenza in capo alla richiedente di un titolo abilitativo per l’esercizio di giochi pubblici rilasciato dallo Stato italiano. Ne consegue l’assenza di un interesse concreto ed attuale all’accesso richiesto”.

Inoltre, il giudice sottolinea che  “la maggior parte delle informazioni richieste sono evincibili dal sito istituzionale dell’Agenzia”; e che “la natura dei documenti richiesti (numero dei esercizi pubblici che hanno aderito alla “sanatoria fiscale”, periodo di apertura degli esercizi pubblici che hanno aderito alla “sanatoria fiscale” etc.) induce a ritenere che l’istanza di accesso sia verosimilmente preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione”. lp/AGIMEG