Scommesse, Tar Lazio: Non è un soggetto socialmente pericoloso chi raccoglie scommesse senza 88 Tulps

Non può essere basato esclusivamente sulla raccolta di gioco e scommesse senza licenza l’avviso orale con cui la questura informa dell’esistenza di indizi a loro carico le persone ritenute socialmente pericolose, ovvero quelle dedite abitualmente a traffici delittuosi; che vivono con i proventi di attività delittuose; o dedite  a reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. E’ quanto ha affermato il Tar Lazio in una sentenza con cui ha accolto il ricorso intentato dal gestore di un ctd StanleyBet che ha impugnato l’avviso orale emesso dalla Questura di Roma nel marzo 2012. La vicenda si deduce dalla sentenza pronunciata alcuni giorni fa e dalle ordinanze che lo stesso Tar ha emesso nell’agosto 2012. In quest’ultimo provvedimento, in particolare, si chiarisce che il gestore del ctd contestava le vicende alla base dell’avviso della questura, vicende in virtù delle quali era “stata formulata la valutazione di persona socialmente pericolosa inquadrabile in una delle categorie di cui all’art.1 del d.lgs n.159 del 2001”. Nella sentenza, adesso, il Collegio censura il fatto che l’avviso impugnato – e quindi in sostanza il fatto che una persona venga ascritta tra i soggetti socialmente pericolosi – “si basa esclusivamente sull’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse per mancanza della relativa autorizzazione”. E quindi ricorda i precedenti dalle Corte di Giustizia (“che ha ritenuto non conforme agli artt. 43 e 49 del Trattato la normativa nazionale che esclude dalle procedure selettive per l’attribuzione delle concessioni le società quotate in borsa”) e della Cassazione italiana (sent. 16928/2007 “che ha ritenuto che sussistono limiti ingiustificati nei confronti delle persone operanti in Italia che sono escluse dal rilascio dell’autorizzazione … per il solo fatto che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all’attività di raccolta scommesse per conto di società quotate in borsa, prive di concessione”). Oltretutto, sulla base degli stessi precedenti il Tribunale ordinario di Roma nel 2012 con sentenza  “ha assolto il ricorrente, “perché il fatto non sussiste”, dal reato di esercizio abusivo dell’attività di raccolta scommesse … affermando che i principi fissati dalla Corte di Giustizia europea impongono di ritenere non conforme alle norme del Trattato il diniego di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., nel presupposto, peraltro anche qui documentato, che il ricorrente avesse infruttuosamente richiesto la suddetta autorizzazione di polizia”. lp/AGIMEG