Scommesse: Tar Lazio nega sospensiva su ricorso per rigetto licenza PS. “Il Questore non può ignorare le leggi regionali”

Il Tar Lazio ha respinto l’istanza cautelare proposta da una società toscana contro il diniego di licenza di Pubblica Sicurezza per lo svolgimento di attività’ di raccolta scommesse. “La legge regionale Toscana n.57 del 18.10.2013, attualmente in vigore, vieta l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture ricreative o da strutture operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; e l’istallazione di apparecchi videoterminali per i quali è richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. è chiaramente funzionale o integrativa rispetto ai giochi sottoposti al regime della legge regionale sopra citata” scrivono i giudici nell’ordinanza. “Il Questore, seppure nell’esercizio dei suoi poteri di pubblica sicurezza, non può ignorare il disposto di leggi regionali e deve adottare provvedimenti che siano ragionevolmente conformi anche ad esigenze tutelate da autorità locali” e “ad avviso del Collegio una tale interpretazione non si pone in contrasto con la circolare del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2014, pur considerando la sua efficacia meramente interpretativa, in quanto l’eventuale rilascio del titolo di polizia non potrebbe comunque consentire il superamento di divieti e limitazioni poste da altre Autorità”. rg/AGIMEG