Scommesse, Tar Lazio: legittimo diniego 88 tulps a ctd. Potere gestorio deve derivare da concessionario

Il sistema autorizzatorio- concessorio “è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui la società estera abbia costituito in Italia una società collegata o affiliata, che a sua volta si avvalga del CTD, in quanto ciò che la norma considera rilevante è la presenza della concessione in capo all’effettivo gestore delle scommesse, che poi a sua volta può avvalersi di altri soggetti. L’eventuale ‘incaricato’ deve, comunque, derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario. In sostanza, l’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati”. E’ quanto scrive la Sezioine Prima Ter del Tar Lazio respingendo una serie di ricorsi intentati dai gestori di alcuni ctd collegati al bookmaker Betsolution4U Limited che hanno impugnato i provvedimenti con cui le Questure di Foggia, Reggio Calabria, Torino, Vibo Valentia hanno respinto le richieste di rilascio della licenza di pubblica sicurezza. Il Collegio nelle sentenze brevi ha esaminato rapidamente le norme comunitarie e le ultime sentenze della CGE, e ne ha concluso che “considerato l’ampio margine discrezionale degli stati membri riguardo agli obiettivi da perseguire ed al livello di tutela dei consumatori ricercato, e vista l’assenza di un’armonizzazione in materia di giochi d’azzardo, allo stato attuale del diritto dell’Unione non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari stati membri”. Inoltre, “l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti dalla previsione, a opera della normativa nazionale (art. 88 del Tulps), della concessione e dell’autorizzazione di polizia, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici, spettando al giudice nazionale verificare se il sistema nazionale risponda realmente all’obiettivo di prevenire le attività criminali o fraudolenti”. lp/AGIMEG