Scommesse, Tar Lazio: a Roma per avere l’88 Tulps serve la concessione. Rinviati ai giudici territorialmente competenti ricorsi contro provvedimenti delle Questure di altre regioni

IL Tar Lazio conferma ancora una volta il “consolidato orientamento” sui ricorsi intentati da gestori di Ced e ctd contro il mancato rilascio della licenza di pubblica sicurezza e discussi mercoledì scorso. Nei casi in cui il provvedimento di diniego sia stato emesso dal Questore di una provincia non laziale, la Prima Sezione Ter ha infatti confermato di non avere competenza “Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 13 giugno 2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.135 comma 1 lettera q-quater del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazione in materia di giochi pubblici con vincita di denaro”. In un caso, a negare l’88 Tulps è stato il Questore di Roma: secondo il Collegio “deve rilevarsi la necessità, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, della concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”. La società madre cui il ced è collegato è tuttavia sprovvista della concessione, pertanto la domanda di sospensiva è stata respinta. lp/AGIMEG