Scommesse, Tar Friuli: Ctd commettono illecito se operano senza 88 Tulps o pronuncia in loro favore

E’ “illecita” l’attività di raccolta scommesse effettuata da un CTD “in assenza di autorizzazione di pubblica sicurezza oppure di provvedimento giudiziale”. Con questa motivazione il Tar Friuli Venezia Giulia ha dichiarato improcedibile il ricorso intentato da un CTD collegato a un bookmaker comunitario (non specificato) che aveva avviato la raccolta senza attendere che la Questura si pronunciasse sulla richiesta di rilascio della licenza di pubblica sicurezza. “In concreto” afferma il giudice amministrativo, “la società ricorrente avrebbe dovuto attendere l’esito del procedimento amministrativo e, ove – come in effetti avvenuto – questo si concludesse con un diniego, attivare la tutela giudiziale, eventualmente nelle forme d’urgenza, non certo iniziare l’attività, come se non fosse necessaria l’autorizzazione di pubblica sicurezza o come se questa fosse stata rilasciata”. In sostanza questo comportamento ha fatto venire meno il “requisito di buona condotta”, circostanza che basta da sola a negare il rilascio della licenza. “Costituisce pilastro della civile convivenza che i consociati non si facciano giustizia da soli (ne cives ad arma veniant), ma che la ottengano nei modi e dagli organi a tale fine apprestati dall’ordinamento giuridico”, sottolinea il Collegio per affermare che sia inutile esaminare le altre censure del titolare del centro, in particolare sull’aspetto della mancanza della concessione. Il diniego in seguito emesso dalla Questura, infatti, è retto “da una pluralità di motivi”, tra cui anche “la contestata assenza di concessione in capo all’allibratore straniero”. Ma si tratta appunto di una serie di “motivi autonomi”, ciascuno dei quali è “in grado di reggere da soli il provvedimento. Ne consegue che è sufficiente che uno solo di essi superi il vaglio di legittimità di questo Giudice perché il provvedimento di diniego sia legittimo, rendendo conseguentemente superflua la disamina degli altri motivi. Il che è quanto accade nel caso di specie in considerazione delle argomentazioni illustrate in precedenza in punto di assenza del requisito di buona condotta in capo al richiedente l’autorizzazione per cui è causa”. rg/AGIMEG