Scommesse, Tar Emilia accoglie ricorso ctd Goldbet contro diniego 88 Tulps: “Adesione a sanatoria dà diritto a svolgere attività di raccolta”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha accolto il ricorso per l’annullamento del decreto emesso dal Questore di Bologna il 12 novembre 2015 con cui si rigetta la richiesta di licenza ex art. 88 TULPS di una titolare di un ctd GoldBet. Il Tar ricorda come “la norma stabilisce che l’adesione alla “sanatoria” vale anche come domanda di rilascio della licenza di cui all’art. 88 TULPS (cfr. art. 1 co. 643 lett. a) L. 190/2014); fin dal momento dell’adesione (e dunque pur nelle more del procedimento di rilascio della licenza di PS) il soggetto che si regolarizza consegue il diritto a svolgere l’attività di raccolta scommesse, un diritto di contenuto identico a quello dei titolari di concessione italiana e della medesima durata (cfr. art. 1 co. 643 lett. g) L. 190/2014). In data 2 febbraio 2015 GoldBet ha versato l’imposta dovuta e aderito alla procedura di regolarizzazione per ben 985 centri, fra i quali quello della ricorrente”. Il tribunale aggiunge inoltre che “la ricorrente non ha posto in essere né una nuova costruzione, né un intervento edilizio di recupero, né tantomeno un mutamento di destinazione d’uso. Ella infatti ha continuato ad operare nei locali che già prima dell’entrata in vigore della legge ospitavano l’agenzia di raccolta scommesse, attività che egli svolgeva in forza delle pronunce della Corte di Giustizia UE. Tale circostanza non solo è stata verificata da ADM, che ha rilasciato il titolo autorizzatorio relativo all’agenzia della ricorrente, ma era nota anche alla Questura di Bologna, poiché i ricorrenti spesso avevano depositato una prima richiesta di licenza ex art 88 TULPS. Non dovendo eseguire alcuna opera, né modificare la destinazione d’uso, e non essendovi alcun procedimento urbanistico od edilizio pendente in relazione ai locali in esame, la ricorrente non era affatto tenuta a depositare alcuna richiesta di Permesso a Costruire, quindi la censura del Questore risulta infondata anche sotto questo profilo”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. lp/AGIMEG