Scommesse, Tar Campania su CTD: “Questure non hanno potere discrezionale, senza la concessione dello Stato italiano devono negare l’88 Tulps”

“La licenza di cui all’art. 88 del Tulps, anche alla luce dei principi eurounitari, non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”. Con questa motivazione il Tar Campania (Sezione Quinta) ha respinto tre ricorsi di altrettanti centri trasmissione dati della Campania collegati a bookmaker esteri privi di concessione in Italia.

I giudici ricordano come “il sistema nazionale configura un sistema autorizzatorio ‘a doppio binario’, in cui chi intenda svolgere l’attività di giochi e scommesse è tenuto a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS”.

Inoltre, a livello di giustizia comunitaria, il Tar evidenzia come “gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo, non osta a che un altro Stato membro subordini, nel rispetto dei requisiti posti dal diritto dell’Unione, la possibilità per tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle sue autorità, poiché non vi è ancora un obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri“. Per questi motivi i tre ricorsi vengono respinti. lp/AGIMEG