Scommesse, Tar Campania: I Ctd non hanno nessun titolo per chiedere la licenza di pubblica sicurezza

“I titolari di C.T.D. non hanno nessun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione ex art. 88 del TU.PL.S., né interesse a ricorrere contro il diniego del Questore, non potendo in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse si agisce, ossia del legale concessionario”. Lo afferma il Tar Campania respingendo il ricorso di un Ctd contro il provvedimento con cui la Questura do Napoli aveva rifiutato di rilasciare la licenza di pubblica sicurezza per “l’esercizio dell’attività di trasmissione telematica di dati relativi a scommesse” in favore di un operatore “titolare di licenza maltese per l’attività di bookmaker nel settore delle scommesse sportive, in quanto non rientra tra i concessionari o autorizzati ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse”. Il Tar Napoli ricorda che il sistema italiano si basa sul cosiddetto doppio binario – ovvero gli operatori che intendono raccogliere scommesse sportive devono ottenere sia la concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia la licenza di pubblica sicurezza dalla Questura – che è stato più volte sottoposto all’esame della Corte di Giustizia Europea e da quest’ultima è stato giudicato conforme al diritto comunitario. Il Tra quindi conclude che “la provenienza della domanda di licenza – di pubblica sicurezza, NdR – da un CTD sostanzialmente privo del carattere legittimante determina incertezze presso gli stessi scommettitori; tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario”. lp/AGIMEG