Scommesse, Tar Abruzzo: “Nel sistema italiano non c’è spazio per chi opera tramite i Ctd”

“Il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”. Pertanto i centri trasmissione dati non può “in ogni caso svolgere l’attività per cui è chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce”. E’ quanto afferma il TAR Abruzzo – sezione staccata di Pescara – in due sentenze in cui respinge i ricorsi intentati da dei Ctd – uno collegato a StanleyBet, l’altro a Betsolution4U – per l’ottenimento dell’88 Tulps. Il Collegio ricorda inoltre la sentenza Biasci emessa dalla Corte di Giustizia Europea nel 2013, che ritiene conforme al diritto comunitario la normativa italiana che impone a chi voglia raccogliere scommesse  “l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato”; la CGE ha anche precisato che “la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio”. Il Tar cita anche alcune pronunce dal Consiglio di Stato, secondo cui “la qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta”. Ancora, per i giudici di Palazzo Spada, “la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori” e “tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario”. gr/AGIMEG