Scommesse, sentenza Cge “La validità del bando non invalida la illegittima esclusione di BetuniQ”

“Alla luce di quanto oggi deciso della CGE in merito al cd. Bando Monti, l’unico bookmaker che può operare legittimamente sul territorio italiano è ancora la  BetuniQ – si legge in una nota della società –  discriminata  proprio a seguito della partecipazione  al cd. “Bando Monti”. Che questo oggi sia considerato valido o meno dalla CGE in alcuni dei suoi aspetti,  poco importa ai fini valutativi della vicenda giudiziaria  della discriminazione della BetuniQ, illegittimamente esclusa dalla partecipazione per motivi che non sono inerenti la sicurezza pubblica. La incompatibilità di tale esclusione con il diritto dell’Unione Europea ancora non ha trovato la giusta e finale valutazione indipendentemente da quanto prospettato e stabilito con la decisione odierna da parte della Corte di Giustizia Europea. La  pronuncia, fondantesi sulla valutazione esclusiva di un motivo che si riteneva invalidante del bando, non inficia e non tocca in alcun modo la posizione particolare della BetuniQ che non solo è stata una delle poche società estere a partecipare al bando,  ma che ne è stata esclusa in maniera del tutto illegittima!  BetuniQ, lo ricordiamo, è stata esclusa in ragione della mancata produzione dell’attestazione relativa alla capacità finanziaria proveniente da due istituti bancari (requisito richiesto per l’ottenimento della concessione). L’atto di esclusione, impugnato, perché non conforme  alle norme comunitarie, è al vaglio del Consiglio di Stato che si deve pronunciare nel merito. La BetuniQ pertanto si focalizza su quanto  è ancora da decidere , ma che è già stato oggetto di tante valutazioni e risultati giurisprudenziali positivi.  Il Tribunale di Napoli, ha giusto qualche giorno addietro valutato  in merito alla illegittima esclusione  che  “ciò che appare difettare è il mancato ricorso da parte dell’ Agenzia a procedure alternative di verifica delle condizioni di partecipazione, allorchè la società maltese ha rappresentato di non potere produrre  due attestazioni relative alla capacità economica avendo rapporti finanziari con un solo istituto di credito , ma comunque di essere in possesso del requisito relativo al conseguimento di ricavi non inferiori a 2.000.000,00 euro. La situazione lamentata dal ricorrente , ovvero la illegittimità del bando di gara in quanto normativo di condizioni palesemente discriminatorie, ciò costituisce valido presupposto per la disapplicazione dell’art 4 L. 401/1989″. Il team legale – conclude la nota – prende coscienza della decisione della CGE, ma è fiducioso ed in attesa di risultati che crede fortemente saranno positivi in merito alla sua peculiare posizione, ma  soprattutto, legittimi!”. lp/AGIMEG