Scommesse, Sebat Ince. Sbordoni. “Sarà la Pretura circondariale di Sonthofen a giudicare l’applicazione o meno del Trattato”

Per una volta ci troviamo ad analizzare una pronuncia della Corte di Giustizia Europea che non si occupa di un caso italiano, ma tedesco (C-336/14 Sebat Ince). Innanzi all’ Amtsgericht Sonthofen (Pretura circondariale di Sonthofen, Germania), il pubblico ministero tedesco contestava alla Sig.ra Sebat Ince di commercializzare gioco per conto di una società austriaca titolare soltanto in Austria, e non in Germania, di una licenza per l’organizzazione di scommesse sportive.
La condotta, oggetto di censura, della sig.ra Ince riguardava il primo semestre dell’anno 2012, periodo durante il quale l’organizzazione e l’intermediazione di scommesse sportive erano riservate, in Germania, ad un monopolio pubblico in base alle norme del Trattato sul gioco pubblico tra i Länder risalente al 2008 (Staatsvertrag zum Glücksspielwesen concluso fra i Länder tedeschi, in vigore dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2011.) Tali norme vietavano l’organizzazione e l’intermediazione di scommesse sportive senza autorizzazione ed escludevano il rilascio di autorizzazioni ad operatori privati. Le norme del Trattato sono state applicate in tutti i Länder (ad eccezione dello Schleswig-Holstein fino all’entrata in vigore di un nuovo trattato.).

A seguito delle sentenze della Corte dell’8 settembre 2010, Stoß e a. (C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07), nonché Carmen Media Group (C-46/08), la Corte ha statuito che i giudici tedeschi potevano legittimamente essere indotti a considerare che tale monopolio non perseguiva in modo coerente e sistematico l’obiettivo della lotta contro i pericoli connessi ai giochi d’azzardo.

Le imputazioni a carico della sig.ra Ince riguardano anche il secondo semestre dell’anno 2012, periodo durante il quale l’organizzazione della commercializzazione delle scommesse sportive era disciplinata dal nuovo Trattato del 2012 sul gioco pubblico “Glücksspieländerungsstaatsvertrag”, concluso tra i Länder ed entrato in vigore in Baviera il 1° luglio 2012.

In tale contesto, la Pretura circondariale di Sonthofen rimetteva la causa alla Corte di Giustizia rilevando le seguenti questioni: 1) l’incompatibilità del vecchio monopolio pubblico con il diritto dell’Unione ante riforma e, 2) la continuità nei fatti di tale monopolio a seguito della riforma del 2012. All’epoca dei fatti (e fino alla data dell’udienza del 10 giugno 2015 dinanzi alla Corte), nessuna delle 20 concessioni disponibili era stata attribuita, sicché nessun operatore privato era stato autorizzato.

La Pretura circondariale di Sonthofen interrogava quindi la Corte di Giustizia in merito alle conclusioni che le autorità amministrative e giudiziarie devono trarre, da un lato, dall’incompatibilità del vecchio monopolio pubblico con il diritto dell’Unione durante il periodo di elaborazione della riforma e, dall’altro, dalla continuità nei fatti di tale monopolio a seguito della riforma del 2012.

Per quanto riguarda il periodo disciplinato dalle norme del Trattato tra i Länder del 2008 sul gioco pubblico, per la Corte quando l’obbligo di detenere un’autorizzazione per la commercializzazione delle scommesse sportive si iscriva nell’ambito di un regime di monopolio pubblico – giudicato dai giudici nazionali contrario al diritto dell’Unione – il principio di libera prestazione dei servizi si oppone a che le autorità di uno Stato membro puniscano l’intermediazione, senza autorizzazione, di scommesse sportive effettuata da un operatore privato per conto di un altro operatore privato, il quale sia sprovvisto di un’autorizzazione per l’organizzazione di scommesse sportive in questo Stato membro ma sia titolare di una licenza in un altro Stato membro.

Quanto al periodo disciplinato dal Trattato “Glücksspieländerungsstaatsvertrag” del 2012 sui giochi pubblici, per la Corte la libera prestazione dei servizi osta a che uno Stato membro punisca l’intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive nel suo territorio effettuata per conto di un operatore titolare di una licenza in un altro Stato membro: qualora il rilascio di un’autorizzazione all’organizzazione di scommesse sportive sia subordinato all’ottenimento, da parte di detto operatore, di una concessione sulla base di una procedura di assegnazione di concessioni come del caso C -336/14, in quanto l’Amtsgericht Sonthofen constati che tale procedura non rispetta i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione della nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, e quando le disposizioni istituenti un regime di monopolio pubblico sulla commercializzazione del gioco pubblico, che i giudici nazionali hanno giudicato contrarie al diritto dell’Unione, abbiano di fatto continuato a trovare applicazione.

Certo bisogna tener conto che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale (questo concetto è ben spesso dimenticato anche nel nostro Paese). Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte, quindi nel caso di specie sarà la Pretura circondariale di Sonthofen a giudicare la normativa tedesca o meglio la applicazione o meno del Trattato. lp/AGIMEG