Scommesse, responsabilità oggettiva dei concessionari per l’attività dei pdc: attesa la pronuncia del Consiglio di Stato su Scommettendo

Consiglio di Stato, è stato mandato in decisione il ricorso intentato dal Ministero dell’Economia e dai Monopoli di Stato contro la Scommettendo sul provvedimento di decadenza del maggio 2010. Al centro della controversia il fatto che il concessionario possa essere ritenuto responsabile nel caso in cui dei punti di commercializzazione raccolgano direttamente delle scommesse. Secondo quanto avevano sostenuto i Monopoli in primo grado, di fronte al Tar Lazio, il concessionario è tenuto a controllare e vigilare l’operato dei punti e la mancata e tempestiva denuncia delle anomalie dà luogo a una responsabilità contrattuale che discende dal contenuto della convenzione, in sostanza sul concessionario grava una responsabilità in vigilando. Il tribunale di primo grado – con una sentenza del luglio 2011 – ha tuttavia dato ragione alla compagnia. “La Società ricorrente ha dimostrato come tempestivamente essa abbia provveduto a risolvere i contratti con i gestori dei punti di commercializzazione nell’immediatezza della presa di coscienza circa le violazioni realizzate”. Di conseguenza, “è irragionevole attribuire un comportamento violativo degli obblighi contrattuali del concessionario coincidenti con l’attività di costante controllo della gestione delle scommesse nei predetti “punti” quando tale attività di controllo finisce con il coincidere, di fatto, con l’opera di vigilanza e controllo svolta dalle forze dell’ordine per prevenire e reprimere gli illeciti. Pretendere dal concessionario di prevenire i comportamenti penalmente rilevanti o, comunque, illegali che possono realizzarsi negli esercizi dove avvengono le scommesse, determinerebbe una (naturale) impossibilità dell’obbligazione”. Per il Tar insomma, “Piuttosto la Società concessionaria è tenuta a svolgere un’attività di costante vigilanza e controllo e, soprattutto, di tempestivo intervento (civilmente) repressivo costituito dalla risoluzione del contratto che la lega all’esercente del punto di commercializzazione”. Sulla questione interverrà adesso il Consiglio di Stato, la sentenza è attesa nel giro di due mesi. cz/AGIMEG