Scommesse, per la Cassazione la sentenza della CGE non ha risolto i dubbi sul Bando Monti. Discriminata la posizione di Sks365

La Corte Suprema di Cassazione ha ascoltato le ragioni di un CTD collegato all’operatore austriaco SKS365 e superando i dictat della Corte di Giustizia Europea contenuti nella sentenza sul bando Monti, pubblicata lo scorso 22 gennaio 2015, ha stabilito che il tribunale non ha risolto i dubbi interpretativi sollevati relative alla minore durata delle nuove concessioni messe a concorso. Tale decisione assume una particolare importanza proprio in considerazione della assoluta specificità dell’operatore SKS365 (e dei CTD ad essa collegati), che opera sul mercato italiano solamente dal 2010 e che, già titolare di specifico titolo rilasciato dalle competenti Autorità del Tirolo, ha comunque deciso di sottoporsi (con esito favorevole) ai controlli connessi alla tutela dell’ordine pubblico attraverso la partecipazione alla gara bandita attraverso il c.d. “Bando Monti”, aggiudicandosi il titolo concessorio nr. 4584. A confortare la posizione di esclusività del bookmaker austriaco anche il fatto che Sks è assegnataria del titolo autorizzatorio all’attivazione della rete all’esercizio dei negozi dei giochi pubblici e che proprio in considerazione della breve durata della concessione stessa associata al suddetto obbligo di cessione a titolo non oneroso, dei beni materiali ed immateriali della rete di gestione, ha così visto fortemente pregiudicate le proprie libere scelte di intervenire sul mercato italiano, per come tutelate dalla normativa comunitaria. Peraltro – come si legge in una nota della società – le discriminazioni subite da SKS365 e dai CTD ad essa collegati hanno determinato nel corso del 2014 le numerose assoluzioni ed i numerosi dissequestri operati dai diversi Giudici sul territorio nazionale. Con riferimento al 2015 si sono già espressi nel senso di ritenere la insussistenza del reato previsto e sanzionato dall’art. 4 L.401/89 i Tribunali di Napoli, Ancona, Milano, Roma, Santa Maria Capua Vetere ed Albano Laziale sia annullando provvedimenti di sequestro, sia assolvendo gli imputati nei relativi giudizi di merito. Deve peraltro essere valutata in termini positivi la presa d’atto, da parte dello stesso legislatore, della palese discriminatorietà dell’obbligo di cessione suddetto. Non può infatti dirsi casuale la circostanza che nello schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse di cui all’art. 1, comma 643, lettera c) della Legge 23 dicembre 2014, nr. 190 (c.d. “Legge di Stabilità”), sia stato eliminato ogni richiamo circa la predetta cessione/acquisizione coattiva dei beni materiali ed immateriali della rete di proprietà del concessionario. Tale presa d’atto ha avuto peraltro come immediata conseguenza, l’adesione, da parte di SKS365, allo stesso “condono”, per oltre 1.000 centri di raccolta.
La vicenda – La 3^ Sezione della Corte Suprema di Cassazione, infatti, con Ordinanza resa all’esito della Camera di Consiglio dello scorso 3 febbraio, decidendo sull’impugnazione proposta dalla Procura nei confronti di un’ordinanza di annullamento di sequestro emessa dal Tribunale del Riesame di Perugia, in favore di un CTD collegato all’operatore austriaco SKS365 ha ritenuto di superare i dictat della Corte di Giustizia Europea contenuti nella sentenza sul bando Monti pubblicata lo scorso 22 gennaio 2015 ed ha disposto il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, in attesa che il Giudice Europeo si pronunci in ordine alle questioni pregiudiziali sollevate anche dal Tribunale di Salerno lo scorso mese di aprile, per un procedimento relativo ad altro CTD collegato all’operatore Austriaco SKS365. Il Supremo Collegio conferma come la Corte di Giustizia, attraverso la citata Sentenza Stanley non abbia affatto risolto i dubbi interpretativi sollevati anche dai Giudici territoriali e dal medesimo Supremo Collegio in ordine alla  compatibilità con i principi di cui agli artt. 49 e ss e 56 e ss del TFUE, delle previsioni del “Bando Monti” relative alla minore durata delle nuove concessioni messe a concorso e all’obbligo di cessione a titolo non oneroso (all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per l’effetto di provvedimenti di decadenza o revoca della concessione) dei beni materiali ed immateriali della rete di gestione. lp/AGIMEG