Scommesse, Cassazione: discriminatoria clausola bando Monti su cessione della rete ad ADM a titolo non oneroso. Ecco la sentenza integrale

“Occorre risolvere la questione proposta dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso il Tribunale del riesame di Milano che ha annullato il decreto di sequestro preventivo di un ctd. ” Il Collegio – pur dando atto della mancanza di autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s. in capo al soggetto – rilevava il carattere discriminatorio del cd. bando-Monti, come risultante dall’art. 25 dello schema di convenzione emanato dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con riguardo all’obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, una volta venuta meno la concessione, anche per mera scadenza temporale; quel che aveva indotto Centurionbet Ltd.- Bet1128 a non partecipare al medesimo bando, ritenendolo antieconomico anche alla luce della breve durata delle concessioni stesse”. La Cassazione ricorda come  “una urgentissima sentenza della Corte di Giustizia”: con questa decisione il Giudice eurounitario – chiamato a pronunciarsi proprio in ordine all’art. 25 dello schema di convenzione in esame – ha innanzitutto ribadito che «devono considerarsi restrizioni della libertà di stabilimento e/o della libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno allettante l’esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49 T.F.U.E. e 56 T.F.U.E.»; di seguito, la Corte ha ricordato che «l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni delle libertà fondamentali derivanti da tale normativa». Ancora la sentenza ha rilevato che «quanto al problema di accertare se tale disposizione non ecceda quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito, non si può escludere che, nell’ipotesi di decadenza o revoca, a titolo sanzionatorio, del contratto di concessione in questione, la cessione a titolo non oneroso, all’ADM o a un altro concessionario, dell’uso dei beni materiali e immateriali che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, abbia un carattere proporzionato”. Per scaricare la sentenza integrale: Sentenza

lp/AGIMEG