Scommesse, parere del Consiglio di Stato su ricorso straordinario di un ctd per dienego autorizzazione PS: “Il ricorso è inammissibile”

Il 19 febbraio scorso, il Ministero dell’Interno aveva chiesto un parere al Consiglio di Stato riguardo un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal titolare di un ctd di Dueville (Vicenza) collegato a Stanleybet per la sospensiva del diniego di autorizzazione all’esercizio di attività di raccolta e successivo invio di dati relativi a scommesse su eventi sportivi. Al rifiuto della Questura di Vicenza di rilasciare “l’autorizzazione di pubblica sicurezza, per mancanza del presupposto concessorio di cui all’art. 88 TULPS, per lo svolgimento dell’attività di trasmissione dati, servizio internet, di telecomunicazione e trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di giocate relative ad eventi sportivi e non, di previsione e di abilità, mediante l’utilizzo di collegamenti diretti o commutati delle reti pubbliche, in collegamento con “Stanleybet Malta limited”, il ricorrente aveva dedotto “censure di violazione di norme nazionali e comunitarie in materia di scommesse”. Il Ministero dell’Interno aveva “controdedotto eccependo l’inammissibilità del ricorso perché rivolto avvero atto non definitivo, non potendosi valutare la scusabilità dell’errore posto che in calce al provvedimento erano stati correttamente indicati i mezzi di impugnazione”. Come indicato nell’atto impugnato infatti, “avverso lo stesso è previsto il ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso straordinario – si legge nel Parere del Consiglio di Stato – è, come noto, rimedio amministrativo giustiziale di ordine generale proponibile, per costante giurisprudenza, avverso ogni atto amministrativo purché definitivo ed efficace. Quindi, il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile. Resta assorbita l’istanza cautelare”. es/AGIMEG