Scommesse, la Cpt di Latina modifica il proprio orientamento negando la soggettività passiva dei Ctd

“È risaputo che in questo momento storico la partita dell’AAMS contro i bookmaker esteri, dopo le storiche sconfitte subite in ambito amministrativo e penale, si sta giocando sul terreno tributario, ma ora i protagonisti non sono più i bookmaker esteri, quanto piuttosto i cittadini italiani titolari dei CTD.  Un po’ meno note, seppur evidenti, sono le conseguenze irrazionali e incostituzionali che si accompagnano a tale strategia: non solo, infatti, i CTD sono illegittimamente trattati come veri e propri allibratori, ma addirittura gli avvisi di accertamento sono congeniati in modo tale da scaricare su di essi l’intero debito tributario e attribuire ai bookmaker il diritto di rivalersi integralmente sui CTD su quanto dovessero pagare”. Lo comunica in una nota il bookmaker Stanleybet.
“In questo contesto, fortunatamente, sono numerose le Commissioni Tributarie che hanno sanzionato il comportamento iniquo dell’AAMS e – prosegue la nota –  hanno annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei CTD di bookmaker esteri. Dopo l’arresto di marzo della CTP Roma, interessante sul punto è quanto affermato anche dalla CTP di Latina che, modificando il precedente orientamento, con la sentenza n. 393/05/2015 ha annullato l’avviso emesso contro il CTD: il Collegio, infatti, ha riconosciuto (correttamente) che “l’accettazione della scommessa fa capo alla società proponente” estera, mentre “il CTD in realtà non svolge attività di carattere decisionale limitandosi a mettere a disposizione dello scommettitore i termini della proposta in attuazione del contratto aleatorio della scommessa”. Pertanto, “l’attività facente capo al [CTD è] di supporto e strumentale alla attività del soggetto gestore […]. In tale contesto la società estera svolge il ruolo di unico gestore del rapporto contrattuale”.
Il giudizio espresso dai giudici di Latina non può che essere condiviso: il CTD che collabora con i bookmaker esteri, infatti, è nulla di più che una ricevitoria, la quale, esattamente come quelle collegate ai bookmaker nazionali, non soltanto non svolge attività di intermediazione vietata (sono ben altre le intermediazioni vietate dall’ordinamento), ma non può nemmeno essere considerata soggetto passivo dell’Imposta Unica.
Non possono allora non ritornare alle orecchie le illuminate parole della CTP Udine, la quale, nella sentenza n. 543/03/2014, evidenziando che il nostro ordinamento è governato innanzitutto dal principio di uguaglianza e da quello di capacità contributiva, e che la stessa Legge di Stabilità 2011 ha sancito definitivamente l’irrilevanza fiscale del possesso
di qualsivoglia titolo amministrativo, ha sanzionato il diverso trattamento fiscale che l’AAMS riserva ai CTD rispetto alle omologhe ricevitorie.
È facile prevedere che anche in questo caso l’AAMS proporrà appello, ma ci si chiede se finalmente vorrà affrontare il vero problema della sua azione e rispondere ai dubbi che sorgono attorno alla singolare ed esclusiva attenzione che presta ai CTD: sarà, infatti, interessante vedere se nuovamente si trincererà dietro vuote formule “in legalese” oppure raccoglierà il guanto di sfida lanciato dalle varie Commissioni e si arrischierà a giustificare il proprio comportamento alla luce di quei fondamentali principi che dovrebbero governare la sua azione, magari spiegando come sia possibile trattare diversamente i CTD dalle ricevitorie nazionali e porli addirittura sullo stesso piano degli allibratori nazionali”. lp/AGIMEG