Scommesse, il Tribunale Milano anticipa la CGE. Scarano (Bet1128): “Già illegittima clausola su trasferimento rete”

Il Tribunale del Riesame di Milano ha anticipato la Corte di Giustizia e ieri ha annullato il sequestro di un Ctd Bet1128 proprio perché ha considerato illegittima la clausola  che impone il trasferimento della rete ai Monopoli in caso di decadenza o fine della concessione. “E’ significativo che i giudici milanesi abbiano deciso di non aspettare nemmeno le conclusioni dell’Avvocato Generale pubblicate oggi, e sostanzialmente ne abbiano anticipato l’orientamento” commenta a Agimeg Vincenzo Scarano, il legale del bookmaker. “Il Tribunale del Riesame” spiega, “ha disapplicato l’art. 4 – quello che punisce la raccolta delle scommesse effettuata da soggetti che non hanno la licenza di pubblica sicurezza, Ndr -proprio perché ha ritenuto che la clausola sulla cessione della rete abbia prodotto delle discriminazioni e abbia impedito la partecipazione al Bando Monti. Inoltre, ha respinto le tesi che facevano leva sulla mancata partecipazione alla sanatoria, asserendo che quest’ultima regolarizzi l’operato dei Centri solo sotto il profilo fiscale e non sotto quello penale”. Scarano annuncia quindi che fornirà maggiori dettagli su questa pronuncia nelle prossime ore. Intanto accoglie con entusiasmo le conclusioni dell’Avvocato Wahl: “Ricalcano fedelmente le osservazioni sulla clausola che obbliga al trasferimento della rete che la Terza Sezione Penale della Cassazione aveva fatto nella sua ordinanza di rimessione. La Suprema Corte aveva ritenuto infatti che questa clausola fosse antieconomica per chi volesse partecipare al bando”. Nessuna preoccupazione per il fatto che l’avvocato generale abbia sollevato dubbi sulla irricevibilità della domanda. Il giudice nazionale che ha disposto il rinvio infatti non ha spiegato compiutamente quali riflessi abbia la clausola sull’oggetto specifico della controversia, il sequestro di un Ctd: “il sequestro preventivo di beni utilizzati dalla ricorrente nel procedimento principale per l’attività di raccolta di scommesse, oggetto appunto del procedimento penale principale, non mi sembra connesso all’attuazione di detta misura” scrive Wahl. “Le conclusioni dell’Avvocato generale non sono vincolati per la Corte, anche se credo che la sentenza non se ne discosterà” premette Scarano. “In ogni caso è sufficiente che la Corte delinei il principio da utilizzare, e rimetta ogni altra valutazione al giudice nazionale. Del resto le conclusioni dell’Avvocato Generale vanno in questa direzione. A quel punto sarebbe ininfluente dichiarare la questione irricevibile o meno”. Ma Scarano sottolinea che anche qualora la Corte dovesse semplicemente dichiarare irricevibile la questione senza aggiungere altro: “Ci sono decine di rinvii disposti da altri giudici nazionali che riguardano questa clausola. Bet1128 da sola ne ha otto”. gr/AGIMEG