Scommesse, il Tar Emilia dà torto alla Questura di Bologna sulla chiusura di un ced sanato da Goldbet. La Questura ci riprova con altri ced sanati, con un aggravio di spese per lo Stato

“Il Tar Emilia sospende – in attesa dell’udienza di merito già fissata per il 18 maggio del 2016 – il provvedimento con cui la Questura di Bologna aveva fermato l’attività di un ced sanato collegato a Goldbet, lasciando intendere che l’atto fosse privo di fondamento, ma la Questura nello stesso giorno notifica due decreti identici per altri 2 Ced sanati. Tutto trae origine dalla Legge Regionale dell’Emilia Romagna del 1 maggio 2015 che impone alle sale giochi e scommesse – che iniziano la loro attività successivamente a tale data – di richiedere uno speciale permesso a costruire per effettuare interventi murari o semplici mutazioni nella destinazione d’uso dei locali. Il Ced collegato a Goldbet, a gennaio scorso, aveva presentato ai Monopoli di Stato tutta la documentazione prevista per partecipare alla sanatoria, documentazione che doveva valere anche come istanza per il rilascio dell’88 Tulps, secondo quanto disposto dall’art 643, lett. a) della Legge di Stabilità, che recita “entro il 31 gennaio  2015 i soggetti inoltrano all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell’Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell’art. 88 del testo unico di cui al regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773..” e lett. d) “l’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli, subito  dopo  la  sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle  scommesse  di  cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente  competente le  domande  pervenute,  nonche’  la  documentazione  allegata   dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti”. Il Ced in questione aveva dunque già richiesto la licenza ex art 88 Tulps, per il tramite dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli, prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale dell’Emilia Romagna del 1 maggio e non aveva richiesto alcun permesso a costruire, dal momento che di fatto aveva iniziato l’attività già da diverso tempo. La Questura tuttavia ha negato la licenza di PS, asserendo che faceva fede la data dell’istanza di richiesta Tulps da parte del CED (che invece era una semplice integrazione documentale all’istanza effettuata dall’Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli) pertanto il centro doveva essere considerato, secondo la Questura, una nuova apertura. Il centro a quel punto ha chiesto l’intervento del Tar. Il presidente della Prima Sezione ha dapprima sospeso il provvedimento della Questura con un decreto del 16 settembre scorso, poi confermato dall’intero Collegio – dopo l’udienza in camera di consiglio in cui la Questura ha potuto esporre la propria posizione – con un’ordinanza di venerdì scorso (9 Ottobre). In questa seconda pronuncia, in particolare ha affermato che “in assenza di mutamento di destinazione d’uso del locale e di nuovi interventi edilizi preordinati allo svolgimento dell’attività di raccolta delle scommesse – neppure ipotizzati nell’atto oggetto di impugnativa –, appare assistita da fumus boni iuris la censura fondata sull’indebita richiesta di un permesso di costruire”. In sostanza, il Ced non chiede alcuna mutazione di utilizzo e non ha intenzione di effettuare opere murarie nel locale, pertanto appare inutile obbligarlo a chiedere un permesso a costruire. Dunque i giudici hanno confermato la sospensiva del 16 Settembre, del provvedimento della Questura. La Questura, tuttavia, non sembra aver dato peso ai dubbi sollevati dal giudice amministrativo. Lo stesso giorno – il 9 Ottobre – ha infatti notificato due decreti per respingere le domande per l’88 Tulps presentate da altri CED GoldBet sanati, anche in questi casi facendo leva sulla mancata richiesta del permesso a costruire. Si può pensare che gli uffici non fossero ancora venuti a conoscenza dell’ordinanza del Tar, ma tuttavia non bisogna dimenticare che già a metà settembre il Presidente della Sezione aveva sospeso con decreto il primo rifiuto. Insomma un intervento, quello della Questura, che non tenendo conto del precedente pronunciamento sulla stessa questione (16 Settembre), e comunque non attendendo la pronuncia del giorno 9 Ottobre, comporterà un aggravio di spese per lo Stato, che vista la situazione appare immotivato”. lp/AGIMEG