Scommesse, i dipendenti dell’Adm Lombardia: “Pretendiamo chiarezza e tutela per gli interventi nei CTD Stanley”

I dipendenti dell’ADM Lombardia chiedono che “l’Agenzia metta in atto misure atte a tenere indenni i dipendenti dai rischi derivanti da citazioni in giudizio per risarcimento di danni qualora gli stessi, operando secondo quanto stabilito dalla legge nazionale e le circolari dell’Agenzia, accertassero violazioni amministrative e tributarie nei CTD Stanley (o altri bookmakers nella medesima situazione)”. I dipendenti dell’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia chiedono ancora che “l’Agenzia si faccia carico degli eventuali risarcimenti nei confronti di terzi e dei danni erariali cui fossero condannati i dipendenti. Il personale dell’Ufficio dei monopoli per la Lombardia, pur nelle difficoltà, ha sempre risposto con senso di responsabilità effettuando migliaia di ispezioni e verifiche e consentendo all’Ufficio di raggiungere rilevanti obiettivi in materia di contrasto al gioco illegale e di recupero delle imposte evase”.
Tutela e chiarezza: le chiedono I dipendenti dell’ADM Lombardia, costantemente chiamati ad effettuare verifiche amministrative e tributarie in materia di gioco e ad affrontare tutte le difficoltà che tali attività comportano.“Si tratta di attività di accertamento svolte sul territorio della regione senza esclusione di zone, di ambienti o di tipologia di esercizio che hanno come conseguenza gravi addebiti e pesantissime sanzioni a carico dei contravventori” fanno sapere dalla UIL.
“Le grosse responsabilità di cui i funzionari verificatori sono investiti comportano, da sole, situazioni di stress che spesso vengono aggravate dalle reazioni “ostili” dei soggetti controllati.
Non è possibile che a ciò si debba aggiungere l’incertezza delle norme da applicare, spesso non chiare,suscettibili di diversa interpretazione o addirittura come nel caso Stanley con dubbi sulla loro applicabilità.
La guerra in atto dal 2012 tra l’Agenzia e la società di scommesse Stanley che esercità attività di raccolta di gioco in Italia, senza la necessaria concessione è arrivata ormai ad un punto che rende insostenibile la situazione per il personale addetto alle verifiche.
Già in passato la società aveva risposto ad ogni verifica e controllo dell’Agenzia inviando atti stragiudiziali di significazione e diffida al singolo funzionario. Solo nell’anno 2014 sono stati notificati numerosi atti di diffida nei confronti di altrettanti dipendenti della Agenzia delle dogane.
Negli atti era manifestata l’intenzione di procedere in giudizio, nei confronti dei funzionari e dei dirigenti, in via diretta e principale, a titolo di responsabilità individuale, per colpa grave, per presunti gravi e ingiusti danni, subiti dalla società a seguito dell’attività di controllo.
La questione è tutta nella applicabilità o meno della legge italiana ai punti vendita Stanley per via delle discriminazioni, riconosciute dalla Corte di Giustizia U.E.,cui la stessa Stanley è stata sottoposta, in passato in sede di gara per il rilascio delle concessioni.
La cosa si trascina ormai da anni.
La Legge di Stabilità 2015, ben lungi dal risolvere il problema lo ha invece acuito.
L’art. 644 della legge prevede un pesante trattamento fiscale e sanzionatorio ad hoc per i CTD operanti alla data del 30.10.2014 che non hanno aderito alla “regolarizzazione” prevista dall’art. 643 della stessa legge, e che quindi, in base alla legge nazionale e salvo diversa interpretazione, operano in violazione al codice penale commettendo il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge 401/1989.
Per esercizi di questo tipo dovrebbe essere immediatamente disposta la chiusura sempre che non si tratti di punti vendita Stanley (o altri in simile situazione) per i quali, l’art. 4, comma 4-bis, della legge 401/1989, nei fatti non viene applicata.
Per questi ultimi esercizi sono state previste le norme contenute nell’articolo 644.
In definitiva si deve dedurre il diritto della Stanley di operare senza concessione con i propri punti vendita è ormai consolidato. Si può escludere che il trattamento ad hoc cui sarà sottoposta la stessa Stanley con l’applicazione degli artt. 643 e 644 della Legge di Stabilità 2015 possa diventare una ulteriore discriminazione che Stanley farà valere prima in sede di Corte di Giustizia U.E. e poi nei tribunali italiani?
E si può escludere che i giudici diano alla fine ragione a Stanley?
La questione è sempre più ingarbugliata e appare difficilissimo prevedere se e quando la questione sarà risolta ed a favore di chi.
L’iniziativa giudiziaria che ha portato ad un maxi-sequestro nei confronti del Titolare della Stanley si è risolta con un veloce dissequestro.
Dalle notizie di stampa si apprende che già il 9 dicembre 2014, quando il primo testo del disegno di Legge di Stabilità era stato reso noto, Stanley ha diffidato i vertici dell’Agenzia anticipando la loro chiamata in giudizio, senza ulteriori avvisi, per i danni conseguenti alla violazione dell’obbligo di disapplicazione dell’art.1, commi 643 e 644, della Legge di Stabilità 2015, per le parti che, in relazione alla specifica e peculiare posizione Stanley, confliggono con il diritto dell’Unione.
Approvata la legge e trascorso il termine per la presentazione della istanza di “regolarizzazione”, l’Agenzia ha disposto le prime verifiche. Il giorno 25.02.2015, visto l’inizio dei controlli e dei procedimenti d’irrogazione delle relative sanzioni anche nei confronti di propri Ctd, Stanley ha immediatamente reagito e notificato un nuovo atto stragiudiziale agli organi apicali dell’Agenzia.
Ultimamente, il funzionario stesso che si presenta in un CTD trova già pronto e si vede notificare immediatamente, dall’esercente ben istruito, un atto ampiamente dettagliato che lo diffida a volersi astenere dal procedere alla contestazione d’illeciti amministrativi fondati su norme soggette a disapplicazione per contrarietà al diritto comunitario (ovviamente secondo Stanley), quali in ispecie quelle di cui all’art. 1, comma 644, L. 190/2014, con l’avvertimento che in difetto, verrà dato immediato avvio ad azione giudiziaria nei suoi confronti, in via diretta e principale, a titolo di
responsabilità risarcitoria individuale per colpa grave ex artt. 28 Cost. e 22 e 23 DPR 3/1957, senza
ulteriore avviso.
Attraverso gli organi si stampa Stanley fa sapere che il suo dipartimento legale sta preparando la citazione in giudizio che “riguarderà la chiamata in solido sia degli organi apicali dell’Agenzia, sia dei funzionari che hanno eseguito l’accesso ai locali di Ctd Stanley, qualora il motivo dell’accesso sia stato l’applicazione di parti della Legge di Stabilità 2015 che confliggono con il diritto dell’Unione e tale applicazione sia continuata malgrado Stanley abbia immediatamente rappresentato ai funzionari che accedevano ai locali le ragioni giuridiche che avrebbero imposto, anche da parte loro, la disapplicazione della normativa”.
A questo punto il mandato dato all’Avvocatura dello Stato di tutelare legalmente ed, eventualmente,
in processo, il personale coinvolto non può più bastare.
La discussione del primo caso, già in Tribunale, nel quale è chiamato in causa un dirigente centrale
dell’Agenzia, per fatti precedenti, per quanto sappiamo, è lungi dalla sua trattazione e chissà quando troverà la sua definizione.
Considerata la situazione l’Agenzia non può pretendere che i propri dipendenti, in presenza di norme per le quali non sembra campata in aria la possibilità di osservazioni da parte della Corte di Giustizia U.E., si accollino, in proprio, i rischi di una eventuale soccombenza in un giudizio di responsabilità che condannasse il funzionario al risarcimento dei danni provocati non solo alla Stanley ma anche agli esercenti dei CTD o dei “corner” coinvolti. lp/AGIMEG