Scommesse: Diniego 88 TULPS a CTD. Tar Puglia, “L’obiettivo non è restringere la platea degli operatori ma garantire l’assenza di interessi illeciti”

Il Tar Puglia, sezione di Lecce, ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un CTD collegato a un bookmaker estero, cui era stata negata dalla Questura di Taranto la richiesta di rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza (ex 88 TULPS). La tesi del ricorrente verteva sulla “violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e libertà di stabilimento, per avere la Questura, nel negare l’autorizzazione, di fatto limitato il diritto del ricorrente” ad esercitare “la propria attività commerciale ovunque sul territorio comunitario”. La Questura aveva invece motivato il diniego sottolineando che il bookmaker “non rientra tra i soggetti abilitati a svolgere l’attività di bookmaker straniero per mezzo di intermediari, in quanto privo di specifica concessione o autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze italiano”, “presupposto indefettibile per l’ottenimento dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS”. Secondo i giudici amministrativi, “la finalità alla quale mira la verifica dell’esistenza in capo all’operatore che intende svolgere l’attività di raccolta delle scommesse, in proprio o mediante intermediario, di idoneo titolo autorizzativo non ha come fine quello di restringere la platea degli operatori sul mercato in tale settore, ma mira a garantire che l’attività delle scommesse venga esercitata da soggetti affidabili, in nessun modo collegati ad interessi illeciti. Quanto poi al fatto che la concessione in capo all’operatore debba essere rilasciata dall’autorità competente italiana e non da altro Stato”, spiegano i giudici nella sentenza, tale regola “in sé non” è contrastante con l’ordinamento comunitario, atteso che proprio per la delicatezza dei controlli sottesi all’accertamento di cui sopra (verifica dell’assenza di qualsiasi contatto tra l’operatore che intende operare nel mercato delle scommesse e dei giochi d’azzardo e le attività illecite, anche nell’ottica di una piena ed effettiva tutela del consumatore), appare quanto mai opportuno e certamente non sproporzionato, pretendere che il controllo posto alla base del rilascio della concessione, sia operato dallo Stato nel cui territorio l’attività va esercitata, essendo in quel luogo più alto il rischio di infiltrazioni illecite ai danni del consumatore finale”, concludono i giudici. im/AGIMEG