Scommesse, CTP di Palermo: “E’ dovuta l’imposta unica sulle giocate raccolte dai ctd affiliati a Stanleybet”

E’ dovuta l’imposta unica sulle scommesse raccolte dai CTD affiliati alla Società Staneybet. Lo ha stabilito, consolidando il proprio costante orientamento, la commissione tributaria di Palermo con quattro sentenze del 9 aprile 2015).
Secondo i giudici palermitani gli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1998, “letti alla luce dell’art.1, 66′ c. lett. a) della legge di interpretazione autentica n. 220/2010, equiparano, ai fini dell’assoggettabilità all’imposta unica, coloro i quali “gestiscono” le scommesse per conto proprio e coloro che invece lo fanno per conto di terzi, coma appunto i CTD. Secondo la sentenza, non ci si trova, infatti, “in presenza non di una mera attività di intermediazione, ma di una vera e propria agenzia di scommesse che ha accettato e pagato le vincite con denaro contate”.
La pronuncia prosegue precisando “come l’autorizzazione conseguita dalla Stanleybet nel paese di origine non le avrebbe affatto consentito, con diretto riguardo al periodo oggetto dell’accertamento tributario, ad operare lecitamente in ltalia, e ciò neppure attraverso il contratto di stabilimento concluso con il [CTD], non potendosi in alcun modo  riconoscersi civiltà giuridica ad un complesso negoziale integrante gli estremi di quello che, alla stregua della elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, può essere qualificato come “abuso di diritto”, inteso come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di eludere il Fisco” mediante operazioni non simulate ma realmente volute ed immuni da invalidità, effettuate, però, essenzialmente allo scopo di trame un vantaggio fiscale”.
La sentenza, peraltro, dichiara inapplicabili le sanzioni irrogate, come peraltro affermato dalla stessa Agenzia delle dogane con al circolare del 7 giugno 2012, in quanto nel 2012 “erano ancora apprezzabili quei profili, di cui la stessa Amministtazione ha dato atto nella circolare del luglio del 2012, di incertezza interpretativa e di difficoltà nella materiale esazione della imposta medesima”. lp/AGIMEG