Scommesse, CTD e bookmaker sanati devono versare il canone di gestione secondo le norme del disciplinare

CTD e bookmaker sanati devono “procedere al versamento del canone di gestione secondo quanto già previsto dall’art.17, comma4, del Disciplinare sottoscritto”. E’ quanto spiegano i Monopoli di Stato in una nota, chiarendo quanto affermato  in una precedente comunicazione che, “per mero errore materiale”, era stata inviata anche ai centri e i bookmaker sanati. In sostanza, solamente i concessionari delle scommesse cui sono stati allacciati dei Ctd sanati – ma non i centri e i bookmaker che hanno beneficiato della procedura prevista dalla Stabilità – dovranno versare il canone di gestione entro il 16 luglio 2015 nelle modalità previste dalla nota Aams 67632 del 2 luglio 2015.

Le concessionari cui si sono allacciati dei Ctd, invece –  in base alla precedente nota -“sono tenute al versamento, entro il 16 luglio 2015, del canone di gestione riferito alla raccolta delle scommesse effettuate nel corso del primo semestre 2015 in assenza del collegamento con il totalizzatore nazionale ai sensi dell’art.1, comma 643, della legge n. 190/2014. Nelle more del riversamento dei dati di gioco di cui al precedente comunicato n. 48238 del 5 maggio 2015, codeste società procederanno autonomamente alla determinazione dell’importo da versare sulla base dei dati contenuti nei propri sistemi informatici. Successivamente alla elaborazione, da parte di Sogei, dei dati riversati relativi alla raccolta delle scommesse effettuate nel primo semestre 2015, verranno resi noti gli importi esatti del canone dovuto, al fine di consentire a codesti operatori l’eventuale versamento della somma residua ovvero di conoscere la parte eccedente da compensare con il versamento del canone successivo. Sulle eventuali somme residue da versare, considerata la specificità della situazione determinata da cause non imputabili alle società coinvolte, gli Uffici dei monopoli in indirizzo non procederanno all’applicazione della relativa penale convenzionale”. lp/AGIMEG