Scommesse, Consiglio di Stato boccia il distanziometro milanese: Si applica solo alle slot

Il Consiglio di Stato boccia anche il regolamento edilizio del 2014 adottato dal Comune di Milano, il distanziometro va applicato ai soli apparecchi da intrattenimento, e non può essere esteso alle semplici sale scommesse. La vicenda parte nel 2013, prima che la Regione Lombardia modificasse la propria legge sul contrasto alla ludopatia. Il Comune di Milano aveva intimato la chiusura dell’attività a una sala scommesse di via Bugatti, ma il Tar Lombardia ha annullato provvedimento con una sentenza del 2015, che il Consiglio di Stato adesso conferma in pieno. In sostanza, il Comune “aveva usurpato una competenza normativa riservata alla legislazione concorrente di Stato e Regione, in una materia, peraltro, in cui i titolari della relativa potestà la avevano già esercitata”. La Regione infatti nel 2013 aveva adottato una legge in cui prevedeva che il distanziometro potesse applicarsi ai soli apparecchi da intrattenimento, mentre le sale scommesse non venivano menzionate in alcun modo. “In conclusione” scrive il Collegio, “l’originario quadro normativo non autorizzava il comune ad estendere i limiti distanziometrici alle semplici sale scommesse non munite di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS”. Secondo il Consiglio di Stato inoltre, il provvedimento del Comune rimane illegittimo anche dopo che la Regione Lombardia – nel 2015 – ha adottato una nuova legge sul contrasto al gioco patologico. Anche in questo caso, infatti, la Regione ha previsto che “i limiti di distanza possano prevedersi unicamente con riferimento alle “sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”. Di conseguenza il Regolamento Comunale di Milano – che  prevede esplicitamente che “l’apertura delle sale scommesse di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. è parimenti soggetta alle disposizioni e modalità previste dal presente articolo per le sale gioco” – è “illegittima per contrasto rispetto alla fonte superiore”. gr/AGIMEG