Scommesse, concessionari responsabili per l’attività dei pdc in caso di mancata vigilanza: il Consiglio di Stato ribalta il parere del Tar

Il concessionario può essere ritenuto responsabile nel caso in cui dei punti di commercializzazione raccolgano direttamente delle scommesse. E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato, intervenendo in un contenzioso tra il Ministero dell’Economia e dai Monopoli di Stato contro la Scommettendo srl. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è infatti  pronunciata sul ricorso intentato dal Ministero dell’Economia e dai Monopoli di Stato contro la Scommettendo srl. sul provvedimento di decadenza del maggio 2010, ribaltando la precedente pronuncia del Tar Lazio. Secondo quanto avevano sostenuto i Monopoli in primo grado, di fronte al Tar Lazio, il concessionario è tenuto a controllare e vigilare l’operato dei punti e la mancata e tempestiva denuncia delle anomalie dà luogo a una responsabilità contrattuale che discende dal contenuto della convenzione, in sostanza sul concessionario grava una responsabilità in vigilando. Il tribunale di primo grado – con una sentenza del luglio 2011 – ha tuttavia dato ragione alla compagnia. Tutto poi è finito al Consiglio di Stato, che  in sede giurisdizionale ha accolto il ricorso del Ministero dell’Economia e dai Monopoli di Stato, respingendo il mezzo di primo grado. La figura del pdc, così come era regolata dalla convenzione Bersani, è venuta meno. La sentenza avrà una portata nulla cz/AGIMEG