Scommesse, CGE estende la sentenza Laezza a Bet1128. Avv. Scarano ad Agimeg: “Riconosciute le discriminazioni subite”. Ecco il testo integrale dell’ordinanza

La Corte di Giustizia Europea ha esteso l’applicazione della sentenza Laezza – sulla clausola della cessione gratuita della rete – anche a Bet1128. “Nella sua sentenza Laezza – si legge nell’ordinanza Gaiti – la Corte ha già avuto modo di esaminare una questione identica a quella sollevata nella presente causa, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile”.

La Corte quindi estende il dispositivo della anche a Bet1128: “Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Si attendono adesso altre ordinanze analoghe, sono diverse decine infatti i giudici – tra cui anche la Corte di Cassazione – che hanno disposto un rinvio pregiudiziale sulla clausola della cessione della rete. “La Corte di Giustizia ha preso atto che la situazione in cui si trova Bet1128 è sovrapponibile a quella analizzata nella sentenza Laezza” commenta a Agmeg l’avv. Vincenzo Scarano, legale del bookmaker. “Ancora una volta i giudici comunitari hanno evidenziato che la normativa italiana è in contrasto con  i principi comunitari, e ha riconosciuto le discriminazioni subite da Bet1128 che ne hanno impedito l’ingresso nel sistema concessorio. Attendiamo adesso che venga fissata l’udienza  di fronte alla Corte Costituzionale, per far riconoscere le discriminazioni subite anche in  quella sede”. A sollevare le questioni di legittimità costituzionale Tribunale di Bari: i quesiti riguardano la durata ridotta delle concessioni Monti, il divieto di raccogliere gioco in sedi diverse da quelle autorizzate, e le sanzioni penali applicate nei confronti dei soggetti non in possesso dell’88 Tulps, ma esclusi da delle gare. Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza Gaiti . gr/AGIMEG