Scommesse, causa Politanò, Avv. Agnello ad Agimeg: “Per Avvocato Generale CGE doppia garanzia bancaria raffigura restrizione libertà di stabilimento”

“La mancata applicazione della direttiva del 2004 sugli appalti pubblici era un argomento condiviso anche dalla difesa, mentre la questione fondamentale era la doppia garanzia bancaria. L’Avvocato generale ha evidenziato che tale necessità può raffigurare una restrizione alla libertà di stabilimento rimandando al giudice a quo di verificare se tali misure sono proporzionate o meno”. Queste le prime parole a caldo rilasciate ad Agimeg dall’avvocato Daniela Agnello, legale della Betuniq, che ha commentato le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue sulla causa Politanò. “Attendiamo ora il pronunciamento della sentenza, ricordando che la Commissione Ue ha più volte ribadito come ‘incontestabile’ la restrittività della normativa nazionale nei confronti di società neocostituite”. cr/AGIMEG

 

Scommesse, avv. Agnello (legale UniqGroup) “Attendiamo sentenza Cge per valutare se la normativa italiana ha discriminato la società Uniq group nell’accesso al sistema concessorio italiano”

“Davanti alla II sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’avvocato generale Nils Wahl ha rassegnato le proprie conclusioni nella causa Politanò. L’avvocato Generale – ha sottolineato in una nota l’avv. Agnello, legale della UniqGroup – ha rilevato la mancata applicazione della direttiva sugli appalti pubblici ma tale argomento era condiviso sostanzialmente anche dalla difesa. I reali dubbi interpretativi riguardano la mancata previsione di alternative alla produzione delle doppie referenze bancarie per le società neo-costituite, i poteri illimitati dell’amministrazione italiana, l’individuazione delle concrete modalità per dimostrare la capacità economico-finanziari degli aspiranti concessionari. Sul punto l’Avvocato Generale rileva che la necessità delle attestazioni previste dalla normativa italiana può astrattamente configurare una restrizione alla libertà di stabilimento e sarà compito del giudice nazionale verificare nel concreto se le misure previste dallo Stato siano proporzionate o meno agli obiettivi perseguiti dal legislatore interno. Occorre, quindi, partire dal contesto normativo italiano in cui si inserisce la questione pregiudiziale comunitaria e dagli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano. E’ stato dimostrato che la politica italiana degli ultimi anni è stata quella di una continua espansione delle possibilità di gioco. Si è sempre documentato che gli originari intenti di protezione dell’ordine pubblico nel settore dei giochi sono stati progressivamente sostituiti da esclusive preoccupazioni di politica fiscale e di bilancio. In tale contesto normativo la difesa ha chiesto di censurare la normativa della gara Monti con riferimento ai limiti imposti da uno Stato membro alle concrete modalità per dimostrare la capacità economico-finanziaria degli aspiranti concessionari. La difesa ha dimostrato che la normativa italiana non ha fornito criteri oggettivi e noti in anticipo per la redazione delle referenze bancarie di una società neo-costituita, e ha attribuito un potere illimitato all’Amministrazione nella valutazione di tale referenze. La normativa italiana non ha previsto alcuna alternativa alle doppie referenze bancarie nel caso di giustificati motivi, determinando l’esclusione dalla gara della UniqGroup, non ha rispettato, l’obbligo di trasparenza, quale corollario del principio della parità di trattamento, con conseguente violazione del principio di effettività. Escludere da una gara un soggetto neocostituito che non può ricorrere alle doppie referenze bancarie per giustificati motivi, laddove esistevano altri strumenti idonei, va oltre quanto necessario per garantire l’affidabilità economica di un partecipante alla selezione e viola anche il principio di proporzionalità. Si rammenta che la Commissione Ue anche all’udienza orale ha ribadito che “è incontestabile la restrittività della normativa nazionale”. Attendiamo la sentenza della Corte per valutare se la normativa italiana ha discriminato la società Uniq group nell’accesso al sistema concessorio italiano”. cr/AGIMEG