Scommesse, Cassazione: Se il Ctd commette intermediazione, sono irrilevanti le discriminazioni subite dal bookmaker

“In presenza di svolgimento di un’attività di intermediazione” da parte del Ctd, “non assume alcun rilievo l’indagine sulla discriminazione perpetrata” ai danni del bookmaker. Perché si possa valutare se c’è stata discriminazione, occorre invece che il Ctd abbia effettuato “una mera attività di raccolta e trasmissione di dati”. LO scrive la Terza Sezione Penale della Crte di Cassazione respingendo il ricorso intentato dal titolare di un centro del Messinese contro la condanna per reato di esercizio abusivo di gioco. La Cassazione ricorda come nel caso di specie, gli inquirenti avessero trovato nel locale le “ricevute di cinque distinte scommesse che riportavano il codice conto dell’imputato”, e avessero raccolto “le dichiarazioni di un avventore che aveva riferito di recarsi per le giocate presso il centro scommesse dell’imputato e di non avere un conto gioco”. Tutto questo lascia presumere che “l’imputato svolgesse non una mera attività di intermediazione attraverso la mera messa a disposizione del supporto tecnico on line della giocata e con gestione della scommessa da parte della società estera, bensì una vera a propria attività di raccolta di scommesse per la quale non aveva l’autorizzazione ex art. 88 TULPS”. lp/AGIMEG