Scommesse, Cassazione respinge ricorso Ctd per il rilascio dell’88 Tulps

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso intentato da un Ctd Stanley per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza. La vicenda ha inizio nel 2009 quando la Questura di Cremona nega al centro l’88 Tulps, il diniego – dapprima annullato dal Tar Lombardia – viene poi riportato in  vita dal Consiglio di Stato in appello. I giudici di Palazzo Spada tuttavia – ha sostenuto quindi il Ctd di fronte alla Cassazione – avrebbero attribuito al diniego una motivazione differente da quella originaria commettendo quindi un eccesso di potere. Il Questore infatti avrebbe negato la licenza sostenendo che il Centro non fosse in possesso “del requisito abilitante non avendo partecipato alle gare per l’aggiudicazione delle concessioni”. Il Consiglio di Stato invece  avrebbe legittimato il provvedimento della Questura facendo leva “su una distinzione tra la posizione giuridica di Stanley e quella di CTD quali aspiranti alla autorizzazione”. E quindi avrebbe aggiunto che il Centro non avrebbe tratto “nessun vantaggio (…) dall’annullamento dell ‘atto originariamente impugnato, dato che presuppone il potere giuridico, che nel caso di specie manca, di organizzare e gestire il mercato delle scommesse”. Una tesi che tuttavia la Cassazione ha respinto, ricordando che nel diniego della Questura si faccia riferimento al fatto che “il richiedente e la società Stanley Malta lta come peraltro il gruppo Stanley Internazionat Betting non risultano essere titolari di concessioni o autorizzazioni rilasciate dai ministeri o da altri enti ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire scommesse sul territorio dello Stato”. E quindi conclude che ” Il provvedimento del Questore quindi prende in considerazione anche l’autonoma posizione di Centro Trasmissione Dati rilevando che questo e la Stanley, non avevano ottenuto alcuna preventiva concessione da parte delle Autorità amministrative competenti onde alle stesse, mancando il presupposto necessario, non poteva essere rilasciata alcuna autorizzazione di PS”. Insomma, “entrambe le decisioni si basano sulla medesima argomentazione e, cioè. che, non avendo la Stanley (ed anche CTD) avuto alcun provvedimento concessorio da parte delle autorità amministrative competenti, nessuna autorizzazione di PS poteva essere rilasciata”. Le ulteriori argomentazioni addotte dasl >Consiglio di Stato “non costituiscono una motivazione diversa e sostitutiva rispetto a quella dell’atto amministrativo ma solo l’esposizione di ulteriori elementi a sostegno della medesima che, come tali, non si sostituiscono in alcun modo all’esercizio della discrezionalità amministrativa ma ne confermano la correttezza”. rg/AGIMEG