Scommesse, Cassazione: CTD va condannato per raccolta illegale se non dimostra di aver subito discriminazioni nel rilascio della licenza di PS

Il titolare di un CTD va condannato per raccolta illegale di scommesse – e quindi nel suo caso non si applicano le sentenze della Corte di Giustizia Europea – se non dimostra di aver chiesto la licenza di pubblica sicurezza e quindi di aver subito una discriminazione dalla Questura. Lo scrive la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo il ricorso intentato dal titolare di un CTD della provincia di Palermo. La Suprema Corte fa leva sul fatto che l’uomo non avesse chiesto la licenza di pubblica sicurezza, o comunque non avesse fornito prove del fatto che la Questura avesse rifiutato l’88 Tulps solo perché il bookmaker di riferimento non aveva la concessione. E’ infatti necessario che “il soggetto che opera in Italia, affiliato all’allibratore estero, ottenga comunque l’autorizzazione di polizia”. Del resto, la Corte di Giustizia afferma che la normativa penale italiana non si può applicare al CTD – collegato “ad un allibratore straniero, autorizzato ad operare in uno Stato dell’Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell’assegnazione delle concessioni di gioco” – che “operi in modo trasparente come soggetto, contrattualmente legato al bookmaker, che riceve le scommesse ed il denaro costituente la posta di gioco e trasmette i dati all’allibratore, eventualmente pagando poi le vincite su mandato di quest’ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i luoghi di vendita di cui al all’art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1° marzo 2006, n. 111”. lp/AGIMEG