Scommesse, Bando Monti: Stanleybet “Grave violazione del Diritto dell’Unione con il mancato rinvio alla Corte Ue. Lo scontro si sposta nelle altre sedi di giustizia”

Il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza riguardante l’appello di Stanley contro la gara Monti.La questione è nota, ma merita di essere riepilogata perché tutti capiscano e comprendano che a distanza di 15 anni dall’avvio del sistema concessorio la Stanley continua ad essere discriminata. La gara Monti, espressamente emanata – a seguito della sentenza della Corte di Giustizia (Costa Cifone) – per rimediare alle discriminazioni subite da Stanleybet, dichiara anche il perseguimento dell’obiettivo di riallineare tutte le concessioni al 30/06/2016. Stanley impugna la gara, ma il TAR Lazio rigetta il ricorso perché la società non vi ha partecipato e quindi non sarebbe titolare di un interesse a impugnarla. Stanley, quindi, presenta appello al Consiglio di Stato che, con provvedimento del 02/07/2013, trasmette gli atti alla Corte di Giustizia formulando 2 quesiti, il più importante dei quali, il primo, chiede alla Corte Europea di pronunciarsi sul carattere rimediale o meno della gara. L’ordinanza di rinvio rappresenta il documento più carico di ‘ostilità’ e ‘manifesta inimicizia’  che abbia mai riguardato Stanley in tutta la sua quindicinale storia di contrastato ingresso in Italia. La Corte di Giustizia, nella sua udienza del 22/10/2014, analizza la questione e si arriva così alla sentenza del 22/01/2015, in cui è sostanzialmente affermato il diritto dello Stato Italiano di fare una gara piú breve, ma non vi è alcuna pronuncia sul carattere rimediale della nuova gara nei termini proposti dal quesito N. 1 del Consiglio di Stato. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia, il caso torna all’esame dei giudici di Palazzo Spada nella udienza del 02/07/2015. Stanley chiede un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia perché venga data compiuta risposta al quesito N. 1 e cioè: la gara, seppur legittima in linea di principio, ha avuto oppure no carattere rimediale rispetto alle discriminazioni subite? Perché questo era quello che chiedeva il Consiglio di Stato e, a questo, la Corte di Giustizia, non ha risposto. Ieri, la pubblicazione della sentenza. Ben 88 pagine di motivazioni, dal tono – questa volta – professionale e rispettoso verso Stanley. Molto estese le considerazioni per arrivare, senza affrontare a fondo il problema del carattere rimediale, alla conclusione – non condivisa da Stanley – che la gara era legittima. Nulla cambia. Lo scontro si sposterà ora nelle altre sedi di Giustizia, dove la Stanley metterà in dovuta evidenza la peculiare circostanza dell’esistenza di centinaia di giudici penali e civili, della cautela e del merito, che hanno riconosciuto il suo buon diritto, le danno costantemente ragione e riconoscono le discriminazioni subite, e di un modesto numero di sentenze dei giudici amministrativi (soprattutto con sede a Roma), che le hanno, storicamente e sistematicamente, sempre dato torto. La decisione di non adire di nuovo la Corte di Giustizia sull’interpretazione della sua propria sentenza e sulle questioni pregiudiziali sollevate sulla medesima gara Monti da parte della Corte di Cassazione e da parte di altre 26 autorità giudiziarie, costituisce, a parere di Stanley, una nuova grave violazione del diritto dell’Unione da parte del collegio giudicante. La questione avrà, su questo specifico punto, ulteriori seguiti legali. lp/AGIMEG