Scommesse, avvocato generale Wahl: “Clausola su cessione delle rete viola principi UE, ma domanda potrebbe essere irricevibile”

“La previsione di un obbligo di cessione a titolo non oneroso, al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dell’attività in concessione, dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco è potenzialmente costitutiva di una restrizione alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi previste dai Trattati e anche discriminatoria, nella misura in cui sia applicabile soltanto ai nuovi concessionari, circostanza che solo il giudice nazionale può verificare”. Tuttavia “la richiesta in esame è generica sotto molti profili e ai limiti dell’irricevibilità”.

E’ quanto afferma l’avvocato generale presso la Corte di Giustizia Nils Wahl nelle conclusioni sulla causa Laezza. Si tratta del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Frosinone nel corso di un procedimento avviato nei confronti di un Ctd legato a StanleyBet. Il giudice italiano aveva sollevato dubbi su una clausola – inserita nelle convenzioni di concessione assegnate con il bando Monti – in base alla quale i Monopoli di Stato avrebbero potuto incamerare i beni materiali e immateriali che costituiscono la rete di raccolta ogni qual volta la concessione fosse giunta a termine o fosse decaduta. La clausola – come ha anticipato Agimeg – in realtà non è stata mai applicata, e anzi la legge di Stabilità attualmente in discussione alla Camera ne prevede l’abrogazione, tuttavia l’interpretazione che ne diedero i Monopoli all’epoca del bando spinse alcuni bookmaker a non partecipare alla gara.

Secondo Wahl, “la restrizione alle libertà previste dai Trattati potrebbe essere giustificata da ragioni d’interesse pubblico, ad esempio dall’esigenza – affermata dal governo italiano – di assicurare continuità all’attività autorizzata di raccolta delle scommesse e quindi di assicurare che detta attività sia canalizzata in un ambito legale e controllato. Se questa esigenza sia o meno effettiva, sarà un dato valutabile dal giudice nazionale”. L’Avvocato generale reputa, per inciso, la predetta esigenza “difficilmente comprensibile”, atteso che l’Italia ben conosce la data di scadenza delle concessioni ed è in grado di pubblicare nuovi bandi in modo sufficientemente tempestivo, tale da garantire il pronto subentro di nuovi concessionari.

Inoltre, anche ammettendo l’esistenza di ragioni d’interesse pubblico che giustifichino la limitazione delle libertà previste dai Trattati, il giudice nazionale dovrebbe pur sempre valutare la proporzionalità tra il mezzo utilizzato e il fine perseguito: per tale valutazione sarebbe quindi necessario conoscere il valore attuale dei beni oggetto di cessione forzosa e il loro livello di ammortamento, nel senso che, in linea di massima, un elevato valore e un minimo ammortamento dei beni potrebbero rendere la misura ablativa sproporzionata rispetto al fine d’interesse pubblico da perseguire. rg/AGIMEG

 
Scommesse, ecco il testo integrale delle conclusioni dell’Avvocato Generale della CGE sulla causa Laezza

 

“Gli articoli 49 TFUE e seguenti, nonché 56 TFUE e seguenti, devono essere interpretati nel senso che possono ostare a una clausola, contenuta in uno schema di convenzione di concessione ai sensi del diritto nazionale applicabile, la quale preveda l’obbligo, per un concessionario, di cedere l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco all’atto della cessazione dell’attività di un concessionario per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca”. Sono le conclusioni dell’avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea Nils Wahl sulla causa Laezza. Wahl specifica che “Per escludere tale ipotesi, spetta segnatamente al giudice del rinvio verificare che tale obbligo di cessione:

–        sia giustificato da motivi di interesse legittimo, il che implica un esame circostanziato dei motivi dedotti al riguardo dall’autorità pubblica concedente a sostegno di tale misura;

–        sia idoneo a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di interesse legittimo perseguito, il che rende necessario, nel caso in cui risulti che l’autorità pubblica concedente persegue un obiettivo di continuità del funzionamento delle reti autorizzate di gioco, che il giudice verifichi che detto obiettivo venga perseguito in maniera coerente e non discriminatoria, e

–        sia proporzionato rispetto all’obiettivo di interesse generale perseguito, ossia che esso non venga imposto arbitrariamente e non ecceda quanto necessario alla realizzazione di tale obiettivo. L’esame della proporzionalità implica in particolare un esame del valore venale delle attrezzature interessate da detta cessione”.

Di seguito il testo integrale delle conclusioni. rg/AGIMEG