Scommesse, anche il Tribunale di Taranto chiede alla CGE di pronunciarsi sull’esclusione di BetuniQ dal bando Monti

“L’eccezione è fondata e conduce il Giudice ad interpellare la Corte del Lussemburgo al fine di poter ritenere o non le norme contestate all’odierno imputato compatibili con il diritto dell’Unione e, conseguentemente, di decidere in ordine alla richiesta del p.m. formulata con l’imputazione oggetto del processo”. Con questa motivazione il Tribunale di Taranto ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se sia compatibile con il diritto comunitario “una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che, ai fini della indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni(il bando Monti, NdR), contempli cause di esclusione dalla procedura selettiva per difetto del requisito della capacità economico-finanziaria del contraente, senza prevedere, ai fini della relativa dimostrazione, idonei criteri alternativi rispetto al prescritto requisito della presentazione di due differenti attestazioni rilasciate da due diversi istituti di credito, allorquando le attestazioni provengano da un solo soggetto”.

 

L’imputato – spiega BetuniQ in una nota -il titolare di un CTD è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale per rispondere del reato previsto dall’art 4 co 1 e 4 bis Ln.401/89 , per avere svolto in Italia, in difetto di concessione, autorizzazione o licenza ai senti dell’art 88 TULPS, attivitá organizzata volta ad accettare la raccolta anche per via telefonica o telematica , di scommesse in forza di contratto stipulato con la Uniq Group.
L’ordinanza nasce dalla valutazione della II sez penale del Tribunale di Taranto, nella persona del GI , della documentazione prodotta in atti. In particolare, dalla comunicazione dell’AAMS del 06.03.2012 sulla esclusione della societá dall’elenco dei soggetti ammessi ai fini della selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art 10, comma 9 –octies del d.l. n.16/2012 per aver prodotto in luogo delle due attestazioni richieste , una sola dichiarazione di referenza economica rilasciata da un unico istituto bancario ai fini della dimostrazione della propria capacitá economica e finanziaria.
L’eccezione sollevata dalla difesa della parte (avv.ti Neto e Tavilla della Uniq Group) infatti si incentra su tale specifico profilo di censura che interessa il giudizio instauratosi, e per quanto rilevato dagli atti versati nel fascicolo dal quale risulta altresì l’impugnazione al Giudice amministrativo del Lazio e la sospensione del giudizio di merito, era necessario, ad avviso del GI, constatare la diretta applicabilità al diritto interno dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, cosi come interpretati dal giudice europeo e declinati da quello di legittimità nella loro diretta attitudine pervasiva in ambito domestico. Tale disamina ha portato il GI a ritenere sussistente la fondatezza della eccezione sollevata e, con essa, la rilevanza della questione. Si legge infatti : “invero, un’esegesi – peraltro non sempre e del tutto univoca presso entrambi i plessi giurisdizionali dell’estensione delle suddette libertà immanenti allo spirito del Trattato che volesse ritenere la predetta disciplina di gara, laddove prevede rigidi e restrittivi requisiti di selezione come quello in esame, in conflitto con tale sovraordinata fonte, conduce fatalmente alla disapplicazione della normativa di diritto interno ed a concludere, conseguentemente , che alcun reato possa dirsi integrato dalla condotta contestata all’imputato nel presente giudizio : considerazione, questa , da cui scaturisce come logico corollario la rilevanza della questione pregiudiziale ai fini del giudizio”.
Richiamando la giurisprudenza presente e corposa in materia, è da evidenziare che il Giudice di legittimità ha ritenuto che la sola ipotesi in cui il contrasto con i precetti dell’Unione non sia da escludersi in radice è quella che si verifica quando il soggetto abbia richiesto la licenza e la concessione in Italia e queste gli siano state negate. Nella fattispecie oggetto del giudizio, le ragioni della esclusione della Uniq Group Ltd dalla gara indetta dal bando del 31.07.2012 vanno ravvisate nella mancata allegazione di una seconda attestazione di solvibilità da parte di un diverso istituto di credito, così come invece richiesto da lex specialis. “Deve rilevarsi, tuttavia, che la previsione di una seconda attestazione da parte di un diverso istituto di credito per le imprese straniere neocostituite che vogliamo fare ingresso nel settore delle scommesse appare restrizione che, per un verso, mal si spiega con le ragioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica di cui all’art 46 del Trattato e che, per altro verso, si presenta non proporzionata alla finalità perseguite dalla stazione appaltante di garantire la partecipazione a soggetti senz’altro solvibili, non trasparente ed oltremodo discriminatoria ai danni dei soggetti stranieri”.
Dopo un’attenta analisi dell’art 41 del codice dei contratti pubblici f.lgs n.163/06 e dei principi sottesi al funzionamento virtuoso e trasparente della concorrenza che muove un sistema di selezione , in considerazione che i requisiti richiesti debbano costituire oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione che soddisfi la indefettibile esigenza della massima partecipazione alle gare d’appalto pubblico, non può che concludersi che tale esigenza postula fisiologici temperamenti per le imprese, come la Uniq Group, impossibilitati a presentare le referenze bancarie pretese da bando e, quindi , a comprovare la pur ravvisabile solidità economica e finanziaria. “Il che, in termini semplici – afferma l’ordinanza – si traduce nel senso che laddove tale capacità finanziaria emerga in concreto dalla sola referenza spendibile dall’impresa, discriminatorio oltre che sproporzionato e disfunzionale appare la scelta della stazione appaltante di non tenerne conto solo perché, in astratto, non accompagnata da una seconda attestazione, senza peraltro offrire un’alternativa parimenti idonea”. Le ragioni poste dall’AAMS a giustificazione dell’esclusione, paiono collidere con i principi di cui agli art 43 e 49 del Trattato e che, inoltre, in presenza di indirizzi interpretativi spesso contrastanti in ambito domestico la Corte di Giustizia, in presenza di margini di incertezza , debba essere chiamata ad offrire una esatta e precisa definizione dei contenuti e delle estensioni delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi da un lato, e dei principi di parità di trattamento e di effettività dall’altro in riferimento alla disciplina del sistema di concessione per le scommesse su manifestazioni sportive, la quale, ad avviso del Giudice , ritiene sussistente un più che plausibile dubbio circa l’armonizzazione di tale regime, specie sotto l’indagato e specifico profilo oggetto della odierna censura, con il formante europeo”.
Il GI , pertanto, ritenendo la censura mossa oltre che fondata, rilevante ai fini della decisione sull’imputazione formulata, risolvendosi la disapplicazione della norma contestata all’imputato che si dovesse ritenere in contrasto con le norme europee, ha reputato necessario sospendere la trattazione del processo al fine di potere rimettere la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

BetuniQ ricorda inoltre che per ben due volte il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha inviato gli atti alla CGE con la medesima richiesta interpretativa. “Il team legale della BetuniQ è sempre più convinto della assoluta rilevanza della questione pregiudiziale che viene ormai regolarmente sottoposta in tutte le sedi giudiziarie nella assoluta certezza di aver subito una discriminazione palesantesi solo all’occhio attento del Magistrato che approfondisce la questione nella sua complessità. Dirimente sarà solo la valutazione di merito sul motivo di esclusione dalla CGE, assolutamente super partes. Possibile solo allora comprendere appieno la effettiva discriminazione operata dalla PA nei confronti della Uniq Group Ltd che dalla propria nascita ha cercato di ottenere una concessione italiana, attraverso la partecipazione al sistema concessorio-autorizzatorio ancora vigente in Italia, senza tuttavia ottenere il risultato sperato”. lp/AGIMEG