Scommesse: 88Tulps, Tar Puglia respinge sospensiva a CTD. “Diniego legittimo se la gestione non è svolta dal titolare”

Il Tar Puglia ha respinto la richiesta di sospensiva di un CTD che chiedeva “l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto (…) con cui il Questore della Provincia di Taranto ha disposto il diniego dell’istanza ex art. 88 TULPS per “difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi” ed ordinato, al contempo, l’ “immediata chiusura dell’esercizio” svolto nei locali di Taranto”. “Ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento considerato che le licenze di polizia sono concesse intuitu personae (essendo di peculiare importanza l’individuazione dell’effettivo gestore dell’attività) e che, sulla base di specifica attività istruttoria, l’Autorità di P.S. ha ritenuto che ci fossero elementi idonei a determinare un giudizio di inaffidabilità della ricorrente a causa della interposizione di altro soggetto nella gestione dell’attività stessa”, scrivono i giudici nell’ordinanza. “Rilevato che con sentenza dello C.G.U.E., Sez.III, 12 settembre 2013 n. C560/11, è stato affermato, tra l’altro, che le medesime disposizioni comunitarie devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”,  e “considerato l’ampio margine discrezionale degli stati membri riguardo agli obiettivi da perseguire ed al livello di tutela dei consumatori ricercato, e vista l’assenza di un’armonizzazione in materia di giochi d’azzardo, allo stato attuale del diritto dell’Unione non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari stati membri”. Secondo il Tar pugliese, quindi, “l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti dalla previsione, a opera della normativa nazionale (art. 88 del Tulps), della concessione e dell’autorizzazione di polizia, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici, spettando ai giudice nazionale verificare se il sistema nazionale risponda realmente all’obiettivo di prevenire tali attività criminali o fraudolenti”. lp/AGIMEG