Quote errate, Commissione Controversie: Concessionario responsabile. Ma la quota non era palesemente errata

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la decisione con cui la Commissione per la soluzione delle controversie sulle scommesse sportive ha intimato a un provider di pagare una scommessa offerta con una quota errata. Le scommesse in questione, accettate sia su rete fisica che online, erano del tipo Under/Over 5,5 e Under/Over 0,5, 2° tempo. Prima che l’evento venisse disputato, il provider aveva dato comunicazione all’Aams, alla propria rete e ai giocatori online dell’errore commesso. L’errore, secondo quanto ha spiegato la compagnia, sarebbe stato determinato da un’imprevedibile anomalia verificatasi nelle procedure informatiche, e sarebbe stato essenziale e riconoscibile dal giocatore. La Commissione ha in primo luogo citato il regolamento delle scommesse, laddove (art. 14) prevede che le quote possano “essere modificate anche nel corso dell’accettazione e comunque entro la chiusura dell’accettazione”. Da questa norma, per la Commissione  deriva “l’inalterabilità delle quote determinate dall’assuntore del gioco dopo l’inibizione delle giocate”. Le convenzioni, poi, “pongono a carico del concessionario la responsabilità economica per le perdite di esercizio derivanti dalla gestione dell’attività affidata ed in particolare dalla ‘gestione delle quote delle scommesse a quota fissa e da ogni genere di contestazione con i giocatori, che possa comunque derivare dall’esercizio dei giochi pubblici non imputabile alle informazioni trasmesse dal totalizzatore nazionale”. Per la Commissione, è poi impossibile determinare se il giocatore abbia “approfittato” dell’errore del bookmaker o abbia piazzato la scommessa in buona fede: “lo stato psicologico di buona fede non è obiettivamente accertabile in base alle risultanze degli atti in possesso di questa Commissione, per stabilire la correttezza del comportamento del giocatore così come non è valutabile la sua avvedutezza, la sua esperienza e perizia tecnica nel settore specifico né la sua normale diligenza di uomo medio”. E questo anche perché la quota erroneamente offerta non era enormemente più alta di quelle degli altri provider, come dimostra un’elaborazione comparativa di Sogei: la divergenza  “anche se sussistente, non sembra tanto macroscopica ed abnorme da essere rilevabile ‘ictu oculi’ da una persona di normale diligenza a cui fa riferimento l’art. 1431 del codice civile”. Anzi, sottolinea la Commissione che “più che di una svista nel calcolo” sembra trattarsi “di una valutazione non accorta nella formulazione delle quote di vincita”. Ma anche qualora si sia verificata l’anomalia nelle procedure informatiche, si tratta comunque di “accadimenti gestionali ascrivibili alla responsabilità della società esercente l’attività di gioco che è tenuta a termini della convenzione di concessione a garantire ‘il funzionamento, l’efficienza e la qualità delle dotazioni tecnologiche’ e a ‘correggere tutte le criticità emergenti nonché a riparare i malfunzionamenti di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare durante il funzionamento’”. Di seguito il testo integrale della decisione della Commissione per la soluzione delle Controversie. rg/AGIMEG