PDC. Per il Tar Lazio fondamentale la vigilanza da parte del concessionario sulle attività ad esso collegate

I giudici del Tribunale amministrativo del Lazio hanno ritenuto fondata la decisione di AAMS sulla decadenza di una concessione per la raccolta delle scommesse a seguito di inadempienze relative all’operato di punti di commercializzazione ad essa collegati, della mancata comunicazione del trasferimento di sede e delle denunce a carico del legale rappresentante della società concessionaria di particolare gravità.

La disciplina di fonte primaria inerente all’attività di raccolta di giochi e scommesse del 2005 ha stabilito chiaramente che in materia di contrasto alla diffusione del gioco illegale l’AAMS definisca, con propri provvedimenti le regole della raccolta al fine di contrastare le diffusione del gioco illegale e anche per la tutela dell’ordine pubblico e del giocatore.

La legge stabilisce che AAMS può effettuare controlli in merito alla corretta applicazione delle disposizioni definite anche attraverso ispezioni nelle sedi dei concessionari ovvero presso i punti di commercializzazione; all’esito di tali indagini, l’AAMS può procedere alla sospensione o alla decadenza od alla revoca dell’autorizzazione alla raccolta a distanza, nonché delle concessioni per l’esercizio dei giochi, nei casi di inadempienza degli obblighi di vigilanza e controllo dei punti di commercializzazione.

Il decreto direttoriale n. 7902 del 2006, specifica che “Il titolare di sistema è tenuto a controllare la correttezza dell’attività esercitata nei punti di commercializzazione, verificando l’esistenza di irregolarità, nonché di anomalie corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa, provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto nei casi in cui ne ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad AAMS delle irregolarità ed anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi, con le modalità definite da AAMS stessa, anche ai fini della valutazione di eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni”.

Secondo AAMS la società ricorrente è stata quindi colpevole di omessa vigilanza sulla correttezza dell’attività esercitata da alcuni punti di commercializzazione facenti capo alla stessa, in base a  quanto emerso a seguito di attività di ispezione della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, e dell’insieme delle denunce a carico del legale rappresentante della società ricorrente (gioco d’azzardo, violazione delle disposizioni inerenti sale da gioco, esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa) ritenute dall’amministrazione connotate di particolare gravità.

“In altri termini, la società ricorrente – ad avviso del Collegio – è incorsa in grave inadempienza alle regole disciplinanti il rapporto concessorio”.

rg/AGIMEG