Milano: Comune intima cessazione attività a sala scommesse. Per il Tar,”dubbia la base normativa sulla quale è stato adottato il provvedimento impugnato”

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie in via provvisoria la domanda cautelare, riservata restando ogni diversa statuizione da parte della Sezione” e “fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio il 15 aprile” prossimo. E’ quanto stabiliscono con un decreto pubblicato oggi, i giudici amministrativi di Milano sul ricorso di una SrL contro il Comune di Milano con il quale si chiede l’annullamento dell’ordinanza-diffida “emessa in data 24 febbraio 2015 dal Comune di Milano (…) con cui si ordina di cessare l’attività di raccolta scommesse e di procedere alla rimozione delle nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito funzionali all’attività stessa”, in riferimento ai locali posti in Via Ciaia a Milano.  “Il prodotto ricorso fa seguito alla sentenza n. 449 del 2015 della Sezione, con la quale, oltre all’accertata carenza d’istruttoria, è stato chiarito che l’art. 5 della L.r. n. 8 del 2013 trova applicazione esclusivamente agli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, esclusa restando la raccolta di scommesse” scrivono i giudici. “Nel rinnovato provvedimento sottoscritto dal Dirigente dei Servizi Interventi Edilizi Minori e dal Direttore del Settore Commercio SUAP e Attività Produttive è stato, peraltro, richiamato l’art. 13, comma 7 del nuovo regolamento edilizio comunale entrato in vigore il 26.11.2014, che ha posto il divieto di apertura di sale pubbliche da gioco e di quelle per l’accettazione delle scommesse, che si trovino a distanza inferiori a 500 m. rispetto a siti sensibili”. “In base a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della L.r. 11.3.2005 resta, tuttavia, precluso che la novella disciplina possa essere adottata per le sale per la raccolta delle scommesse” e “pare conseguentemente dubbia la base normativa sulla quale è stato adottato il provvedimento impugnato”, si legge nel decreto. “Tale conclusione  – ribadiscono i giudici – trova conferma nell’indirizzo adottato dalla Sezione quanto ai rapporti tra le sale addette esclusivamente alle scommesse e gli strumenti urbanistici comunali, essendo la disciplina di queste ultime riservata alla competenza concorrente di Stato e Regione” e “nella specie si configurano gli estremi del grave pregiudizio, essendo stata vietata la raccolta delle suddette scommesse dopo ingenti investimenti”. rg/AGIMEG