Licenze di PS, in GU questione legittimità costituzionale su competenza esclusiva Tar Lazio

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del giugno scorso con cui il Tar Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla norma (l’art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a, introdotto dall’art. 10, comma 9-ter, d.l. 2 marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44) che devolve al Tar Lazio “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti … emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”. Il rinvio è stato disposto in seno a un ricorso intentato da un ced SKS365 per il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza. La ratio della norma impugnata è di evitare che sulla questione – come di fatto è avvenuto –  i vari Tribunali Regionali adottino decisioni opposte. Il Tar Bari nell’ordinanza di rimessione rileva che tale possibilità “si pone nella stessa misura in cui sussiste in relazione a controversie di altra natura (es. in materia di espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali, ecc.). Controversie rispetto alle quali, tuttavia, non vi è, in primo grado, alcun accentramento di competenza in capo ad un particolare Tribunale amministrativo regionale, ma una ripartizione fondata sui criteri generali”. E quindi (citando l’ordinanza 2017 del 2013 emessa dal Tar Calabria) solleva dubbi sul fatto che il Tar Lazio – visto le dimensioni della struttura – sia iun grado di offrire un orientamento univoco: “proprio l’individuazione del Tar Lazio quale unico giudice funzionalmente competente si presenta antitetica rispetto all’obiettivo indicato dalla Corte, poiché l’ampliamento della struttura del Tar romano, in parte dovuto anche allo smisurato aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze (tribunale oggi composto da ben dodici sezioni, con circa cinque – sei magistrati per sezione), unitamente al problema dell’efficiente organizzazione del lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei giudici fra le sezioni), fa si’ che esso non si presenti neppure in astratto idoneo ad assicurare l’ambita uniformità o, paradossalmente, si presenti addirittura come il meno idoneo”. rg/AGIMEG