Li Gotti (Idv). Modifiche all’art.88 TULPS, maggiori controlli per le società estere prive di concessioni

E’ stato pubblicato il testo del disegno di legge presentato lo scorso 12 dicembre, d’iniziativa del senatore Li Gotti, Casson, D’Ambrosio, Della Monica e Maritati atto ad integrare l’articolo 88 del TULPS in virtù delle pronunzie interpretative della Corte di giustizia dell’Unione europea, fatte proprie dalla stessa Corte di cassazione.

“Il disegno di legge – spiegano i senatori – introduce dopo il primo, un secondo comma, che, riconosciuta alle società estere di capitale azionario anonimo, costituite legittimamente secondo le prescrizioni degli altri Stati membri, la facoltà di organizzare e gestire le scommesse sul territorio italiano, subordini, tuttavia, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, il rilascio della licenza di polizia di cui al comma 1 ai necessari controlli sulla persona degli amministratori, nonché ad accurati controlli dei bilanci di esercizio e delle rendicontazioni contabili delle società, accompagnati da apposite relazioni di certificazione redatte da primarie società di revisione contabile sui bilanci della società. Tanto, al fine di scoraggiare e prevenire pericoli di riciclaggio. Intuitivamente, poi, il venir meno delle condizioni che avevano consentito il rilascio della licenza comporterebbe la revoca della licenza stessa.

 

“Sin dal 6 dicembre 2010 – si legge nella presentazione – è all’esame del Senato della Repubblica il disegno di legge atto Senato n. 2484 (Modifica all’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.   773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse), redatto sulla base del Doc. XXIII, n.   3 approvato — unanimemente — dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali. Il suo esame congiunto con altre proposte normative, benché apprezzabile sotto il profilo del merito, ha sinora causato un evidente stallo che rischia, dato l’imminente termine della corrente Legislatura, di determinare l’aborto definitivo del provvedimento.

Con la presente proposta si intende, quindi, riproporre autonomamente il disegno di legge del dicembre 2010, auspicando — anche attraverso un sostegno politico di tipo trasversale — un celere esame dello stesso da parte delle Commissioni e dell’Assemblea del Senato.

Segnatamente, il 17 novembre 2010 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha approvato, all’unanimità, una Relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n.   3). Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n.   132, tale relazione è stata comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, con lettera di trasmissione in cui è segnalato che nel corso della discussione in Commissione è emersa una forte preoccupazione per il crescente ricorso, in particolare da parte dei giovani e delle categorie sociali più deboli, al gioco lecito e illecito, ed è stata pertanto condivisa l’esigenza di formulare delle proposte normative con le quali contrastare un fenomeno che desta grande allarme sociale, anche per la crescente presenza della criminalità organizzata.

La relazione ha chiaramente evidenziato come il settore del «gioco» costituisca il punto di incontro di plurime, gravi distorsioni dell’assetto socio-economico quali, in particolare, l’esposizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l’interesse del crimine organizzato; la vocazione «truffaldina» di taluni concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di ingenti risorse destinate all’erario. Peraltro, nei periodi di crisi economica, si denota ancor più tale fenomeno degenerativo, in quanto, nella impossibilità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso ad incentivazioni della «malattia del gioco», un meccanismo che, quanto più cresce, tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con l’ammiccante definizione di gioco, divertimento e intrattenimento.

Al netto dei peculiari aspetti rilevati — concernenti i profili segnatamente riferiti all’ambito criminale, socio economico e tributario — la Commissione parlamentare antimafia ha individuato un possibile, ancorché auspicabile, intervento normativo derivante dall’analisi della elaborazione giurisprudenziale relativa alla disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse, allorquando tale attività venga esercitata da agenzie che sul territorio italiano si limitano a raccogliere le scommesse ed a convogliarle telematicamente a società straniere. La disamina degli approcci interpretativi dei giudici di merito, del giudice di legittimità e della Corte di giustizia dell’Unione europea si è rivelata indispensabile, poiché è emerso in questo settore un contrasto fra l’ordinamento interno, secondo il quale, ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.   773, è necessaria la licenza, e i princìpi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi previsti, rispettivamente, agli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Alla luce dell’ampia discussione svolta, è stata ritenuta opportuna — nell’ambito della Commissione parlamentare antimafia — l’elaborazione di una proposta normativa di modifica, in sede legislativa della materia, al fine di armonizzare la norma di riferimento del citato testo unico con i princìpi comunitari. Si impone, pertanto, una integrazione dell’articolo 88 attualmente vigente, che tenga conto delle pronunzie interpretative della Corte di giustizia dell’Unione europea, fatte proprie dalla stessa Corte di cassazione.

Il presente disegno di legge introduce, a tal fine, dopo il primo, un secondo comma, che, riconosciuta alle società estere di capitale azionario anonimo, costituite legittimamente secondo le prescrizioni degli altri Stati membri, la facoltà di organizzare e gestire le scommesse sul territorio italiano, subordini, tuttavia, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, il rilascio della licenza di polizia di cui al comma 1 ai necessari controlli sulla persona degli amministratori, nonché ad accurati controlli dei bilanci di esercizio e delle rendicontazioni contabili delle società, accompagnati da apposite relazioni di certificazione redatte da primarie società di revisione contabile sui bilanci della società. Tanto, al fine di scoraggiare e prevenire pericoli di riciclaggio. Intuitivamente, poi, il venir meno delle condizioni che avevano consentito il rilascio della licenza comporterebbe la revoca della licenza stessa.

La proposta di modifica normativa proposta appare opportuna, anche perché risulta evidente il contrasto stridente tra le esigenze di difesa dell’ordine pubblico (necessità dei controlli prodromici al rilascio delle concessioni), cui certamente non è estranea la tutela del risparmio delle famiglie italiane, ed il massiccio ricorso dello Stato al settore del gioco, attraverso il quale persegue l’obiettivo di incrementare il gettito fiscale.

Per tali motivi si auspica nuovamente un celere e favorevole iter di esame del presente disegno di legge”.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.   773, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1–bis. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all’estero.

1–ter. L’intermediario operante sul territorio nazionale produce all’organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanare su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

1–quater. La disposizione di cui al comma 1–bis si applica altresì alle società con sede all’estero operanti sul territorio italiano senza intermediari».

2. Il regolamento interministeriale di cui al comma 1–ter dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge