Giochi, Tar Bologna accoglie due ricorsi SKS365: “Censura Questore infondata, adesione a sanatoria vale come rilascio licenza”

La prima sezione del Tar di Bologna ha accolto i due ricorsi del bookmaker austriaco SKS365 contro il decreto della Questura della Provincia di Bologna di diniego dell’istanza ex art. 88 TULPS, intesa ad ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio di raccolta scommesse ippiche e sportive. Nelle due sentenze si ricorda che l’adesione alla sanatoria “vale anche come domanda di rilascio della licenza di cui all’art. 88 TULPS” e che “fin dal momento dell’adesione il soggetto che si regolarizza consegue il diritto a svolgere l’attività di raccolta scommesse, un diritto di contenuto identico a quello dei titolari di concessione italiana e della medesima durata”. I ricorsi si fondano su due motivi: il primo denuncia l’illegittimità per falsa applicazione dell’art 6 L.R. 5/2013, come modificata dall’art. 4 L.R 2/2015 e l’inapplicabilità ratione temporis della L. 2/2015, ma “non dovendo eseguire alcuna opera, né modificare la destinazione d’uso, e non essendovi alcun procedimento urbanistico od edilizio pendente in relazione ai locali in esame, i ricorrenti non erano affatto tenuti a depositare alcuna richiesta di Permesso a Costruire, quindi la censura del Questore risulta infondata anche sotto questo profilo”. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 9, 11, 32, 88 e 131 TULPS, ma “la circolare Ministeriale del 27.1.2015, nel confermare il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio della licenza di PS, stabilisce che tale termine decorre ‘dalla data di ricevimento delle relative istanze dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli’, con ciò ulteriormente confermando che l’attività richiesta al cittadino istante si è conclusa con l’adesione alla sanatoria, e che spetta ad ADM inoltrare alle Questure la relativa documentazione, dunque l’eventuale successivo deposito di documenti da parte del titolare dell’agenzia costituisce al più una mera integrazione dell’istanza”. Per questo motivo “l’indagine sulla presenza o meno della richiesta di Permesso a costruire non era di competenza del Questore, e soprattutto non costituisce motivo idoneo a fondare il legittimo diniego della richiesta di licenza”. I giudici sottolineano che “tutti i ricorrenti esercitavano già l’attività di centri di trasmissioni telematica delle scommesse alla società estera per cui lavorano all’epoca dell’entrata in vigore della normativa modificativa dell’art 6 L.R. 5/2013”, pertanto i ricorsi sono fondati e i provvedimenti del Questore di Bologna impugnati debbono essere annullati. dar/AGIMEG